Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8776 del 05/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 05/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.05/04/2017), n. 8776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso iscritto al n. 11482/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
B.G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza G.
Mazzini 8, presso l’avv. Giuseppe Crimi, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Marco Terenghi, Claudio Bellotti e Danilo Passoni
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 30, n. 105/30/12 del 24 settembre 2012,
depositata il 31 ottobre 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, dei carichi di ruolo pregressi accolta in primo e secondo grado, essendo stato il condono ritenuto valido per aver il contribuente eseguito l’80% dell’importo chiesto per la definizione e non prevedendo la legge alcuna decadenza per il tardivo versamento del saldo;
2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso con il quale contesta la fondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies, comma 5 e D.M. 8 aprile 2004, art. 1, lett. g), contestando la ritenuta validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come affermato dal giudice di merito;
5. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, costituisce una forma di condono clemenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo: “sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 11699 del 2016), restando, peraltro, “irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016);
6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
7. Considerato che ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;
8. Considerato che l’andamento della controversia che ha visto vincitore il contribuente in entrambi i gradi merito e l’avvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sopraindicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017