Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9007 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 9007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3190/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE ZAMPAGLIONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2488/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN ATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che C.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF e sanzioni per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che era stato correttamente applicato dall’Ufficio il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, non esaurendosi il campo di applicazione della norma alle ipotesi di simulazione relativa, ma riguardando anche operazioni effettive e reali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso il presupposto del comportamento fraudolento, senza l’accertamento del meccanismo elusivo perfezionato fra le parti;

che, col secondo, il C. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice del gravame non avrebbe esaminato la doglianza (concernente la notifica dell’atto di accertamento) nel suo contenuto specifico, limitandosi a rilevarne l’inammissibilità, senza precisare e circostanziare per quale ragione non era ammissibile;

che, col terzo, il ricorrente assume l’omessa pronunzia su un motivo di gravame, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi sulla rideterminazione dell’effettivo importo oggetto di accertamento, nonchè sull’illegittimità dell’accertamento oggetto del verbale di chiusura delle operazioni;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, in tema di accertamento dei redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicchè la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate (Sez. 5, n. 15830 del 29/07/2016; Sez. 5, n. 21952 del 28/10/2015; Sez. 5, n. 21794 del 15/10/2014); che il secondo motivo è infondato;

che, invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014); che, in tal senso, la CTR – come ammette lo stesso ricorrente – ha trattato del motivo riguardante la notifica, rilevando che era stato dedotto per la prima volta in appello, ed ha dunque assolto l’obbligo di cui sopra;

che, il terzo motivo è inammissibile, giacchè nella parte narrativa della sentenza impugnata manca una qualche traccia dei motivi asseritamente ignorati, e d’altronde, il ricorrente non ha allegato l’atto di appello nè riportato specificamente i suddetti motivi;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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