Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9186 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5162/2013 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

La società GEMANCO S.r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e la

società FORTUNATO S.r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NATALE CLEMENTE;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 796/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PAOLO CARBONE, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato NATALE CLEMENTE, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che ha chiesto l’accoglimento delle difese

esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale e per l’assorbimento del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 19.6.2007, S.A. conveniva in giudizio le s.r.l. “Fortunato” e “Gemanco” per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed in attuazione di un contratto preliminare del 27.5.2004, il trasferimento delle quote della s.r.l. “SICIE” di proprietà delle predette società, che ne detenevano il 100 % del capitale.

Le convenute si opponevano alla domanda e spiegavano domanda riconvenzionale volta a conseguire la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente.

Con sentenza n. 929/08 il Tribunale di Bari rigettava la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, pronunciava la risoluzione del preliminare, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.

Il S. proponeva appello.

Respinta richiesta di sequestro giudiziario con ordinanza 18.7.2008, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 796/2012 del 28.6.2012, ha, in riforma dell’impugnata sentenza, trasferito al S. la proprietà delle quote della “Sicie s.r.l.”, subordinando il trasferimento stesso al previo versamento (o all’offerta reale ex art. 1209, co. 1, c.c.), in favore delle due società proprietarie, del complessivo importo di Euro 4.131.655,18, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) il contratto preliminare del 27.5.2004 per l’acquisto delle quote della Sicie s.r.l. prevedeva, all’art. 2, la stipula del definitivo entro trenta giorni dalla firma di una convenzione di lottizzazione tra la stessa Sicie s.r.l. ed il Comune di Monopoli, nonchè, all’art. 12, una “condizione risolutiva espressa” (essendo il contratto risolutivamente condizionato all’approvazione della detta convenzione da parte delle autorità preposte nel termine essenziale, perentorio e non prorogabile, di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della scrittura);

b) avendo il Comune di Monopoli ricevuto dalla Regione Puglia la delibera n. 1351 del 31.8.2004 di non approvazione della convenzione, le promittenti venditrici avevano, con nota del 4.10.2004, comunicato al S. l’avvenuta risoluzione del preliminare;

c) poichè, nel caso di specie, l’esito del procedimento non dipendeva dalle parti, non si giustificava la risoluzione del contratto pronunciata dal tribunale, non essendo configurabile un inadempimento;

d) premesso che, a seguito della sentenza n. 825/07 del Consiglio di Stato, era stato chiarito che il diniego regionale all’approvazione del programma di lottizzazione era illegittimo (essendo la delibera del consiglio comunale già a tal fine di per sè sufficiente), sia a voler considerare la condizione risolutiva inserita dalle parti all’art. 12 del contratto preliminare (la quale richiedeva, invece, altresì l’approvazione regionale) come impossibile sia a volerla qualificare come impropria (non essendo al momento della sua inclusione nel regolamento negoziale oggettivamente incerta o futura), doveva ritenersi che il preliminare in questione fosse immediatamente efficace;

e) non aveva alcuna rilevanza la circostanza che le parti avessero appreso con certezza della irrilevanza dell’approvazione solo a seguito della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, alla luce dell’effetto retroattivo dell’annullamento giurisdizionale;

f) essendo il contratto preliminare pienamente valido ed efficace, vi era l’obbligo di stipulare il contratto definitivo entro trenta giorni dalla convenzione di lottizzazione tra la Sicie ed il Comune di Monopoli, poi firmata il 12.2.2008;

g) l’avvenuto decorso di quest’ultimo termine era imputabile al rifiuto ingiustificato delle appellate, laddove il S. aveva soddisfatto il requisito dell’offerta invitando infruttuosamente le controparti a comparire davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso S.A., sulla base di due ordini di motivi.

La Gemanco s.r.l. e la Fortunato s.r.l. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2908 e 2932 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte d’appello, nel dispositivo della sentenza impugnata, disposto che il versamento del prezzo o l’offerta reale dello stesso dovesse avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, senza considerare che la pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c., produce i suoi effetti solo dal momento del passaggio in giudicato.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte locale considerato che l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre non era più possibile, essendosi il valore nominale delle quote sociali della Sicie s.r.l. notevolmente depauperato, se non addirittura azzerato, nelle more del giudizio promosso per ottenerne il trasferimento coattivo (avendo medio tempore la detta società provveduto ad alienare molti immobili di sua proprietà).

Sulla base del riportato motivo, il S. chiede cassarsi con rinvio la sentenza impugnata e riconoscersi il suo diritto al risarcimento dei danni per l’inadempimento della controparte verificatosi nelle more del giudizio.

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Gemanco s.r.l. e la Fortunato s.r.l. si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371, 1456 e 1353 c.c. e ss., nonchè della illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la corte di merito operato una indebita integrazione della volontà contrattuale, inserendo una clausola in base alla quale le parti si sarebbero impegnate, in caso di diniego amministrativo, ad esperire tutte le iniziative giudiziarie possibili ed a mantenere il vita il vincolo negoziale per tutto il tempo all’uopo necessario (in tal guisa condizionando temporalmente il contratto all’esito dei rimedi giurisdizionali), laddove i contraenti avevano subordinato la durata del predetto vincolo all’esaurimento dell’iter amministrativo ancora in itinere entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

3.1.- La Corte ritiene di procedere immediatamente allo scrutinio del ricorso incidentale attesa la natura pregiudiziale e dirimente della doglianza di cui allo stesso.

Al riguardo si osserva quanto segue, in particolare con riferimento alla clausola n.12 del contratto, riportata, nel rispetto del principio di autosufficienza, a pag. 28 dèl controricorso e che testualmente – come è bene evidenziare – così recita:

“il presente contratto è risolutivamente condizionato dall’approvazione della convenzione di lottizzazione con il Comune di Monopoli da parte delle Autorità preposte nel termine essenziale, perentorio e non prorogabile, di dodici mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura.

Nel caso di diniego della succitata Autorizzazione Amministrativa e/o di scadenza del termine dei dodici mesi sopra indicato, il presente contratto dovrà considerarsi risolto ipso jure e dovrà pertanto intendersi come non avvenuto”.

Orbene dalla lettura del disposto contrattuale e della decisione gravata non può che dedursi una non approfondita valutazione della Corte di merito dello stesso disposto ed una insufficiente e non congrua motivazione da parte della stessa specie con riguardo alla seconda parte dello stesso art. 12.

La lettura della medesima clausola contrattuale n. 12 depone a favore della tesi delle società ricorrenti in via incidentale.

E’ indubbio che i contraenti nella seconda parte della detta clausola avevano espressamente previsto che, nel caso di diniego dell’approvazione da parte delle “Autorità preposte” (quindi di quelle amministrative) della convenzione di lottizzazione o, in alternativa, di scadenza comunque del termine di dodici mesi il contratto preliminare si sarebbe “risolto ipso iure” e, quindi, a prescindere dall’esito di eventuali ricorsi giudiziari pendenti.

Tanto dovendo logicamente escludersi la possibile valenza di una successiva ed ultrannuale approvazione per effetto di intervenuto giudicato della (differente) Autorità giurisdizionale amministrativa.

L’applicabilità, in ipotesi, della risoluzione ipso jure emerge, per di più, anche alla luce della clausola sub art. 9, comma 4 (e pure riportata a pag. 8 della sentenza impugnata), da leggersi alla luce del criterio di cui all’art. 1363 c.c..

Con tale ultima clausola si escludeva l’invalidità o l’ineseguibilità del contratto preliminare per cui è causa “qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere o diventare invalida e non eseguibile”.

Infatti risulta gravemente inficiato I’ iter logico seguito dalla corte barese allorchè è stato dalla stessa ritenuto che – a seguito della sentenza n. 825/07 del Consiglio di Stato – era stato chiarito che il diniego regionale all’approvazione del programma di lottizzazione era illegittimo e la semplice delibera del consiglio comunale doveva ritenersi già di per sè sufficiente.

La stessa qualificazione data dalla Corte territoriale della natura della clausola di cui al detto dell’art. 12 (invero e con dubbio offerta, dopo il citato rigetto dell’istanza di sequestro giudiziario) non appare corretta e, comunque, decisiva.

Infatti la disposizione contenuta nell’art. 1354 c.c., comma 2, relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all’ipotesi – differente da quella in esame – della impossibilità originaria, coeva, cioè al negozio cui la condizione afferisce, e non all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta alla stipulazione (Cassazione civile, sez. 2^, 05/01/1993, n. 63).

E, pertanto, nella fattispecie non poteva ritenersi ricorrente la sussistenza di una condizione risolutiva tale da doversi considerare come non apposta, secondo nota e pur invocata, ma nel’ipotesi non pertinente, pronuncia di questa Corte (Sez. 2^, 13 luglio 1984, n. 4118).

Peraltro; ancora, proprio le sentenze di questa Corte indicate nella pronuncia impugnata non depongono a favore della lettura fatta dalla corte locale.

Invero, secondo Cass., Sez. la, Sent. 10 gennaio 1991, n. 187, la clausola con la quale le parti subordinino l’efficacia del contratto ad un avvenimento presente o passato, in quanto ignorino o non siano certe della sua esistenza, integra valida espressione dell’autonomia negoziale.

Per Cass., Sez. 3a, Sent. 22 novembre1974, n. 3783 sono condizioni improprie, non soggette alla disciplina prevista dagli artt. 1353 – 1361 c.c., quegli eventi che sono basati su presupposti i quali non hanno carattere di evento futuro e non sono oggettivamente incerti ovvero che siano connessi con l’adempimento di obblighi legali o convenzionali incidenti sulle parti.

Da ultimo, poi, per Cass., sez. 3a, Sent. n. 7994 del 2 aprile 2009, n. 7994 non può legittimamente considerarsi come atto negoziale conclusivo un contratto preliminare i cui effetti siano condizionati dalle parti ad avvenimenti passati o presenti (cosiddetta condizione impropria).

E l’apposta condizione cd. impropria, anche così valutata quella di cui alla citata norma contrattuale, non può considerarsi tamquam non esset.

Alla stregua di quanto fin qui affermato il ricorso incidentale deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.

4.- Per effetto dell’anzidetto accoglimento il ricorso principale è assorbito.

5. – L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rimessione ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari che provvederà a decidere la controversia uniformandosi ai principi innanzi affermati.

6.- Nell’ipotesi non sussistono, atteso il carattere della decisione, i presupposti per la declaratoria di sussistenza – quanto al ricorso principale – dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale e, assorbito il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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