Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9306 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2243/2012 proposto da:

V.F.G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, NICOLETTA D’AMATI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9145/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2011 R.G.N. 2183/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con due sentenze del 6.5.98 e dell’8.11.2002 il Tribunale di Roma condannò l’ENI spa al pagamento, in favore di V.F.G.L., delle somme di Lire 388.302.355 (in relazione al periodo agosto 1984 – dicembre 1990) e di Euro 100.786,50 (per il periodo 1.1.1991 – 24.9.1998) a titolo di “indennità estero”.

2. L’Eni spa, in esecuzione delle pronunce, spontaneamente corrispose gli importi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

3. Con ricorso depositato il 22.9.2004 il V.F. ha chiesto al Tribunale di Roma che le somme sopra indicate fossero corrisposte al netto di ogni ritenuta, per una differenza in suo favore di Euro 93.289,99 oltre accessori; ha chiesto, altresì, che i suddetti compensi, relativi all’indennità estero, fossero computati per il trattamento di fine rapporto, per un ammontare quantificato in Euro 17.805,22 e che la società fosse condannata al pagamento, anche a titolo di risarcimento dei danni, per omesso versamento dei contributi previdenziali sulla indennità estero, dell’importo necessario per la costituzione della rendita vitalizia sostitutiva presso l’INPS e al risarcimento dei danni per l’omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione al periodo non prescritto.

4. Con la decisione n. 5250/2006 il giudice del lavoro adito ha accertato che l’indennità estero doveva essere corrisposta al ricorrente al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e ha condannato l’ENI spa a corrispondere al ricorrente gli importi richiesti: ha condannato, altresì, la società al risarcimento del danno quantificato nella somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, e ha respinto nel resto le domande.

5. A seguito di appello dell’ENI spa la Corte capitolina, con sentenza n. 9145/2010, ha accolto il gravame respingendo tutte le domande proposte in prime cure da V.F..

6. I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, hanno precisato che: a) andava respinta la eccezione di prescrizione dei diritti azionati dal V.F. che, in quanto oggetto di pronuncia giudiziale, erano sottoposti all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni; b) nessuna delle due pronunce del Tribunale di Roma aveva specificato che le somme dovute a titolo di indennità dovessero essere intese al netto delle ritenute fiscali e previdenziali; c) l’assoggettibilità degli importi a tali ritenute derivava dalla natura retributiva dell’indennità estero, riconosciuta in sede giudiziale e non più modificabile perchè passata in giudicato; d) l’indennità estero non poteva essere computata nella base del calcolo del TFR non essendo previsto dall’art. 65 del CCNL vigente ratione temporis.

7. Per la cassazione propone ricorso V.F.G.L. affidato a due motivi di gravame.

8. Resiste con controricorso l’ENI spa e, nel contempo, propone ricorso incidentale articolato su un solo motivo.

9. Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto: L. n. 18 del 1952, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 2909 e 1362 c.c.; difetto motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, il ricorrente sostiene che era viziata da errore di diritto l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza relativamente all’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad effettuare le trattenute fiscali e previdenziali con riguardo agli emolumenti retributivi dovuti ed accertati in forza di sentenza, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. Obietta che anche l’argomentazione, con cui i giudici di seconde cure avevano ritenuto che l’azione diretta a fare valere il patto di netto fosse preclusa dal giudicato che copre dedotto e deducibile, era affetta da errore di diritto perchè la sentenza del Tribunale di Roma del 5/22 luglio 1993 andava necessariamente interpretata secondo legge. Rileva, inoltre, un vizio di motivazione lì dove non era stata considerata una circostanza del tutto pacifica e risultante dagli atti, ovvero l’imputabilità della somma richiesta a crediti per differenze di retribuzione maturate negli anni precedenti, nonchè l’esistenza di un patto di netto risultante dalla lettera ENI del 28.6.1984.

2. Con il secondo motivo V.F.G.L. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2909 e 2120 c.c., art. 112 c.p.c.; difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5). Evidenza, in primo luogo, un omesso esame dell’atto introduttivo del giudizio che riguardava, nella domanda di ricalcolo del TFR, tutte le somme formalmente corrisposte a titolo di “indennità estero” e non solo quelle non corrisposte. Rileva, poi, che l’affermazione, secondo cui le somme corrisposte dall’ENI spa a titolo di indennità estero fossero precluse nella base del TFR ai sensi dell’art. 65 del CCNL, era viziata da violazione del giudicato espresso nella sentenza del Tribunale di Roma n. 23581/1998 ove si precisava la loro natura di componente della retribuzione e, in particolare, di assegno ad personam, come peraltro sottolineato anche dal CTU nominato in prime cure.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società si duole, invece, dell’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna del V.F. alla restituzione delle somme versate da ENI spa in adempimento spontaneo della sentenza di prime cure con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

4. Il ricorso principale deve essere respinto.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. La sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto, affermato da questa Corte (tra le altre Cass. 11.7.2000 n. 9198; Cass. 14.9.2015 n. 18044), secondo cui “l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.

7. Giova precisare che la ENI spa aveva provveduto spontaneamente all’adempimento relativo alla condanna contenuta nella sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 5250 del 13.3.2006 versando l’importo di complessivi Euro 110.774,56 (di cui Euro 17.805,22 a titolo di integrazione del TFR).

8. Non è condivisibile l’assunto del ricorrente principale circa l’erroneità della sentenza della Corte territoriale perchè essa aveva affermato che la mancata specificazione, nella pronuncia passata in giudicato, che l’importo della condanna fosse da ritenersi al netto, avrebbe reso necessaria una sua impugnazione su tale specifico punto.

9. Invero, la tesi difensiva di V.F.G.L. – fondata sul fatto che essendo stata “l’indennità estero”, nelle prime sentenze del Tribunale di Roma, parametrata ad un importo mensile netto, avrebbe comportato che le dette decisioni non avrebbero potuto che riguardare somme nette – è basata sul presupposto che si fosse formato un giudicato su tale ultimo punto e, cioè, che “l’indennità estero” rapportata ad un patto di netto, dovesse ritenersi calcolata necessariamente al netto.

10. L’argomento non merita pregio perchè, ai fini di ritenere formato un giudicato interno su una questione del processo, non basta la mera assunzione contenuta nella motivazione della sentenza, riferendosi l’art. 329 c.p.c., soltanto alla sequenza logica “fatto – norma – effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).

11. Non indicando le originarie sentenze n. 23581/1998 e 25651/2002 espressamente che le somme oggetto di condanna fossero al netto o al lordo, in mancanza del meccanismo logico-decisionale sopra indicato, come in sostanza correttamente rilevato dai giudici di seconde cure con la pronuncia oggi gravata, era il V.F. che avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo di impugnazione mentre, invece, come sostenuto e dimostrato dalla controricorrente, vi ha fatto specifica acquiescenza.

12. Anche il secondo motivo non può essere accolto.

13. La Corte territoriale ha escluso che “l’indennità estero” potesse essere calcolata nella base di calcolo del TFR non essendo previsto dall’art. 65 del CCNL vigente ratione temporis.

14. Orbene, l’interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica; i suddetti canoni (artt. 1362 e 1371 c.c.) sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) (cfr. Cass. 5.8.2005 n. 16459).

15. Nella specie è stato fatto corretto uso del canone ermeneutico prioritario dell’interpretazione letterale in riferimento all’art. 65 CCNL che non include, nella retribuzione annua da inserire nella base di calcolo del TFR, l’indennità estero ed anzi, come rilevato dai giudici di appello con motivazione coerente sotto l’aspetto logico-formale e corretta giuridicamente, al punto 4) era stabilito che per la retribuzione avrebbe dovuto farsi riferimento a quella percepita in Italia, differentemente da quanto prima statuito.

16. Va specificato che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva, non è la natura della componente a rilevare ai fini della inclusione di quest’ultima nel TFR, bensì la disposizione pattizia la cui interpretazione, come detto, spetta al giudice di merito se sorretta appunto da motivazione congrua e corretta logicamente, come nel caso in esame.

17. E’, invece, fondato, il motivo di cui al ricorso incidentale dell’ENI spa.

18. Nel giudizio di appello la società aveva espressamente formulato la richiesta “di condannare il Sig. V.F. alla restituzione di tutte le somme a lui versate da ENI spa in esecuzione della decisione annullata, per un importo complessivo pari ad Euro 110.774,56 coi relativi interessi legali…..”.

19. I giudici di seconde cure sulla istanza non si sono pronunciati.

20. L’omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione delle somme pagate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell’appello senza che si dia atto nel relativo provvedimento della sussistenza di tutti i presupposti per la restituzione, non integra un mero errore materiale emendabile con l’apposito procedimento correttivo, risultando violato l’art. 112 c.p.c.; ne consegue che la sentenza va censurata con il ricorso per cassazione previsto per gli errores in procedendo dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (tra le altre Cass. 24.4.2008 n. 10765).

21. In conclusione, il ricorso principale va respinto mentre la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo incidentale accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame sulla domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., conformandosi al principio di diritto di cui in motivazione e provvederà, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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