Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9281 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 15/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5077 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

C.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Joelle Piccinino

(C.F.: (OMISSIS)) e Mario Lacagnina (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, B.S.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avvocato Paolo Gelli (C.F.: non indicato in atti);

– controricorrente –

EDEN S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, F.N. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dagli avvocati Renato Fedeli (C.F.:

(OMISSIS)) e Giorgio Cossas (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

BLUVACANZE S.p.A. (C.F.: 03993950967), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3921/2014, depositata in data 4 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15

marzo 2017 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. ha agito in giudizio (citazione notificata nel mese di gennaio 2009) nei confronti di Bluvacanze S.p.A. (venditrice del pacchetto turistico), Eden Viaggi S.r.l. (operatore turistico), Alpitour World Hotels & Resort S.p.A. (proprietaria della struttura alberghiera), per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio riportato nello scendere da una imbarcazione al termine di un’escursione organizzata nel corso di un soggiorno turistico in Sardegna, a suo dire per colpa del conducente dell’imbarcazione stessa. La convenuta Bluvacanze S.p.A. ha chiamato in causa in manleva la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Mondial Assistance Italia S.p.A..

La domanda di parte attrice è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto.

Ricorre la C., sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi Eden Viaggi S.r.l. ed Alpitour World Hotels & Resort S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

La controricorrente Alpitour World Hotels & Resort S.p.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente Eden S.r.l. ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto, sostenendo di aver notificato alla C. (a mezzo P.E.C.) la sentenza di appello in data 18 novembre 2014, e quindi ben più di sessanta giorni prima della notifica del ricorso stesso (notifica avvenuta per tutti gli intimati a mezzo del servizio postale, con atto spedito in data 9 febbraio 2015).

L’eccezione è fondata: risulta effettivamente documentata la notifica della sentenza impugnata a mezzo P.E.C., al procuratore costituito dalla C. nel giudizio di secondo grado, avvocato Piccinino, in data 18 novembre 2014, ad istanza di Eden S.r.l..

La questione è in ogni caso assorbita, risultando il ricorso stesso manifestamente inammissibile per le considerazioni che seguono.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di norma di diritto (error in judicando)”.

Secondo la ricorrente la corte di appello avrebbe violato l’art. 342 c.p.c., ritenendo erroneamente inammissibile, in quanto mancante dei necessari requisiti di specificità, il gravame da lei proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il ricorso è a sua volta manifestamente inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Manca in esso la specifica indicazione e lo specifico richiamo del contenuto degli atti processuali rilevanti (in particolare: l’atto di appello, in rapporto alla sentenza di primo grado) che dovrebbe consentire alla Corte di verificare se i motivi posti a base del gravame avanzato dall’attrice avverso la sentenza del Tribunale di Milano (di rigetto delle sue domande di merito) erano dotati del necessario requisito della specificità.

Non è dunque possibile giudicare se ed in quali termini possa ritenersi fondata la generica contestazione della valutazione della corte di appello, per la quale il gravame non conteneva l’esatta indicazione della parte della sentenza contestata, dell’errore commesso dal giudice, delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge lamentata, e delle ragioni per cui, violando la norma, il giudice stesso era giunto ad una soluzione errata.

La ricorrente trascrive, nell’esposizione sommaria del fatto, le sole conclusioni dell’atto di appello, mentre in sede di sviluppo delle argomentazioni poste a base dell’unico motivo di ricorso si limita a negare – in modo del tutto apodittico – che il predetto atto di appello presentasse le lacune ravvisate dal giudice di secondo grado.

Richiama in proposito, genericamente, la norma di cui avrebbe sostenuto la violazione in sede di gravame (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 93, vigente all’epoca dei fatti) e lamenta che in primo grado non sarebbe stato dato ingresso alla fase istruttoria, il che avrebbe a suo dire consentito l’accoglimento della domanda.

Non chiarisce però neanche nella presente sede per quale ragione sarebbe stata violata la disposizione di legge richiamata e per quali ragioni il mancato espletamento della fase istruttoria avrebbe determinato una decisione erronea, e soprattutto non chiarisce in quali termini ed in quale parte dell’atto di appello si troverebbero le specifiche indicazioni a sostegno del gravame ritenute mancanti dal giudice di secondo grado.

Non è dunque possibile neanche pervenire all’esame del merito del ricorso stesso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (applicabile nella specie ratione temporis, dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunziata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009: cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01).

Il ricorso è stato infatti giudicato manifestamente inammissibile, non solo in quanto tardivo ma anche perchè non sufficientemente specifico, e dunque l’impugnazione risulta proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente specializzata sul piano professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 5.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità per la parte che ha depositato memoria), in favore di ciascuna delle società controricorrenti. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della citata L. n. 228 del 2012.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole: in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di Alpitour World Hotels & Resort S.p.A.; in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di Eden Viaggi S.r.l.; ed oltre, per entrambe le controricorrenti, spese generali ed accessori di legge;

– condanna la ricorrente a pagare l’importo di Euro 5.000,00 in favore di ciascuna società controricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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