Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9332 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2017, (ud. 12/10/2016, dep.11/04/2017),  n. 9332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6324/2014 proposto da:

(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.L.M., quale socio accomandatario della Edil

Creation Paving, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BINACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO PAVANETTO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS e socio accomandatario illimitatamente

responsabile Sig. L.M., AZ COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI’;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 24/01/2014 e depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il n. 6324 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Forlì, ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposta dalla s.a.s. (OMISSIS).

A sostegno della decisione la Corte ha affermato:

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza effettuata ex art. 143 c.p.c., deve ritenersi valida ed efficace in quanto dopo una prima notifica effettuata presso la sede della società in (OMISSIS) nonchè al suo accomandatario D.L.M. presso al medesima residenza, non andata a buon fine risultando sia la società che il legale rappresentante trasferiti “dall’inizio dell’anno”, ne venne eseguita una seconda ex art. 143 c.p.c., il 24 maggio 2013 presso l’ultima residenza conosciuta del legale rappresentante sempre in (OMISSIS), dal momento che la residenza anagrafica del D.L. risultava presso tale recapito e l’ufficiale giudiziario con l’uso dell’ordinaria diligenza non era venuto a conoscenza del trasferimento fin dal 24/7/2012 in (OMISSIS). Al riguardo, precisava la Corte d’Appello che il trasferimento era stato annullato il 10/12/2012 prima del deposito dell’istanza di fallimento mentre la seconda domanda d’iscrizione si era perfezionata solo il 24/6/2013 con la dicitura “ricomparso da irreperibilità”.

Nel merito non può ritenersi che la società fallita non abbia superato, nei tre esercizi antecedenti al fallimento, i limiti di fallibilità indicati nella L. Fall., art. 1. La Corte osserva che effettivamente sulla base del modello unico degli anni 2010 e 2011 tali limiti non risultano valicati ma nulla risulta per l’anno 2012 dal momento che il D.L. non ha provveduto alla dichiarazione dei redditi. Tale carenza probatoria non può che gravare sui reclamanti tanto più che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era scaduto alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento (23/9/2013).

Anche in ordine all’insussistenza dell’insolvenza, in quanto fondata da un lato su un credito incerto e sub judice, e dall’altro su un credito molto inferiore a quello indicato, il motivo di reclamo deve essere disatteso.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società (OMISSIS), sulla base dei seguenti motivi:

Violazione della L. Fall., art. 1, per difetto dei requisiti di fallibilità. Evidenzia la parte ricorrente che alla data dell’istanza di fallimento depositata il 1/372013 ed anche a quella di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento il termine per la presentazione dei redditi 2012, ovvero il Modello Unico 2013, non era affatto scaduto. Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, fissa tale scadenza al 30/9 di ogni anno, con la possibilità di presentazione tardiva entro il 31/12. Ne consegue che sulla base delle denunce dei redditi regolarmente depositate i requisiti di fallibilità erano insussistenti. Peraltro anche nell’anno 2012 la società non aveva i requisiti di fallibilità, come poteva riscontrarsi dalla denuncia dei redditi presentata dalla società dalla quale non risultava alcuna attività per l’anno in questione, essendo stato rilevato anche dal curatore con non era rinvenuta contabilità di riferimento per l’anno 2012.

Il motivo è fondato. La società in questione, ancorchè personale, è commerciale. Essa pertanto è tenuta a presentare il Modello Unico nel quale dichiara sia il reddito su cui pagare l’IRAP (corrispondente a quello pro quota dei soci sul quale pagare l’IRPEF) sia il debito Iva. Essa pertanto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, così come modificato ex D.L. n. 207 del 2008, convertito nella L. n. 14 del 2009 (art. 42, comma 7 ter, lett. a) può provvedere in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ne consegue che la ricorrente non può ritenersi di un onus probandi rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi anteriormente al termine di scadenza legislativa. La Corte d’appello se avesse fatto buon governo della norma di cui alla L. Fall., art. 1, avrebbe dovuto constatare il mancato superamento del limite di fallibilità rispetto alla documentazione rinvenuta dal curatore in quanto legittimamente disponibile.

La fondatezza della censura assorbe l’esame delle altre.

Solo per completezza si rileva rispetto al secondo motivo relativo alla violazione dell’art. 143 c.p.c., che la Corte d’Appello non ha neanche dedotto che l’ufficiale giudiziario avesse svolto le ricerche e le indagine che costituiscono la condicio legis dell’applicazione dell’art. 143 c.p.c., soprattutto con riferimento ad una fattispecie nella quale era incontrovertibilmente emerso che sia la società che, soprattutto il legale rappresentante si erano trasferiti.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto”.

Il Collegio ritiene di disporre la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Si dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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