Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9455 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.12/04/2017), n. 9455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1877/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
STEBEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso
lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e
difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,
depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 65/16/09 dep. il 30 novembre 2009, a seguito al ricorso avverso avviso di accertamento per Irpeg e Irap anno 2003 notificato a Stebel s.r.l. (già Stebel s.p.a.), emesso all’esito di controlli della Guardia di Finanza, per indeducibilità dei costi – stante la mancata separata annotazione – relativi ad acquisti con impresa con sede in (OMISSIS) (Paese inserito nella c.d. black list). Prima della notifica dell’avviso di accertamento, ma dopo le operazioni di verifica, la società aveva presentato dichiarazione integrativa per correggere le irregolarità commesse.
– La C.T.P. accoglieva il ricorso proposto dalla società sulla base dell’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della prova dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche; la C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermava la decisione, ritenendo la dichiarazione integrativa idonea a sanare le precedenti irregolarità.
– L’Agenzia ricorre con unico motivo per la cassazione della indicata sentenza.
– Resiste con controricorso la società contribuente.
– Con successiva memoria la Stebel srl comunica che nelle more del giudizio per cassazione il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della società (con sentenza n. 95/2011) e la chiusura del fallimento, con decreto depositato il 28.7.2016. Chiede che ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c., venga dichiarata l’interruzione e l’estinzione del processo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– Preliminarmente va disattesa la richiesta della contribuente società fallita di interruzione del giudizio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (ex multis, S.U. n. 14385/2007; Cass. n. 17450 del 2013; n. 8685 del 2012; n. 21153 del 2010; n. 24963 del 2010; n. 12967 del 2008). Non trova, pertanto applicazione ai giudizi in sede di legittimità la L. Fall., art. 43, invocata dalla contribuente, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.
– 1. Col primo motivo del ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303; D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13). Nel caso di specie secondo l’Ufficio la sanzione andava rideterminata nella misura del 10% (L. n. 296 del 2006 , art. 1, comma 302) anche per le violazioni anteriori alla sua entrata in vigore. La dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente dopo il p.v.c. non è idonea a far venir meno detta sanzione, derivante dalla mancata separata indicazione dei costi da operazioni economiche con paesi appartenenti alla c.d. black list.
– 2. Il motivo è fondato e va accolto.
Sul tema in oggetto si è pronunciata questa Corte, statuendo che in tema di reddito d’impresa, all’esito delle modifiche retroattive introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303 e prima di quelle di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi “black list”) è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, comma 3 bis, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ove operata dal contribuente dopo l’avvio dei controlli (Cass. n. 11933 del 10/06/2016).
– 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
– 4. Le spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017