Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9448 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017), n. 9448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10009/2013 proposto da:
MAFFEI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MATTONATO 3, presso lo
studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO DE BONIS (avviso postale ex art. 135) giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, REGIONE BASILICATA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 09/02/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Potenza accoglieva l’appello proposto da Equitalia Basilicata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con la quale veniva accolto il ricorso della Maffei s.r.l. avverso la cartella esattoriale dell’importo di Euro 12.200,87 per tasse automobilistiche relative all’anno 2001.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Maffei s.r.l., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle questioni riguardanti l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, riproposte dall’appellato, avendo la sentenza impugnata valutato soltanto il motivo concernente la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Il ricorso è fondato.
L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569606).
Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta avere accolto l’appello del concessionario per la riscossione limitandosi a valutare la questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata – che era stata invece decisa in senso difforme dalla sentenza di primo grado -, senza tuttavia considerare anche l’altro motivo devoluto con l’atto di appello, concernente l’omessa notifica degli avvisi di accertamento propedeutici.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Basilicata in diversa composizione, per l’esame delle questioni devolute, nonchè sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Basilicata in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017