Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9382 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2017, (ud. 06/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4302/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO,

LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA LOTARIO N. 6, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

TAGLIENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MAGGIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA LECCE S.P.A., già SOBARIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 949/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/04/2010 R.G.N. 3271/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del recupero contributi da parte dell’Inps nei confronti di T.F., titolare di studio commercialista, per indebita fruizione di sgravio contributivo “ex L. n. 448 del 1998” per il periodo maggio 1999 – aprile 2002.

La Corte d’appello di Lecce, nel riformare la sentenza del primo giudice che aveva rigettato l’opposizione del T. alla cartella esattoriale dopo aver evidenziato che lo studio di un professionista non possedeva i requisiti di impresa industriale per poter godere del trattamento agevolato, ha ritenuto, invece, che potevano beneficiare degli sgravi non solo le imprese aventi ad oggetto la produzione di beni, ma anche quelle dirette alla produzione di servizi.

Secondo la Corte di merito tali requisiti ricorrevano nella fattispecie, in quanto l’appellante svolgeva attività di consulenza aziendale e di elaborazione dei dati contabili e fiscali, professionalmente organizzata ed impostata in modo tale da produrre profitti.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi.

Resiste con controricorso T.F. Franco, il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, l’Inps, una volta premesso che costituisce un dato pacifico ed incontroverso in causa la circostanza che l’originario ricorrente è un libero professionista (dottore commercialista con studio in (OMISSIS), come deducibile dal suo stesso ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a cartella esattoriale), chiede di accertare se i benefici contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, possono essere riconosciuti, con riferimento ai privati, soltanto agli imprenditori, in considerazione della rubrica della suddetta disposizione, del correlato richiamo agli enti pubblici economici e della disposta non cumulabilità con gli incentivi previsti per le piccole e medie imprese ovvero abbia portata generale e sia, dunque, applicabile anche ai soggetti che esercitano una professione intellettuale, pur avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione della L. n. 448 del 1988, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 2697 c.c., l’Inps lamenta che la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto della controparte al beneficio degli sgravi di cui trattasi nonostante che l’interessato non avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni espressamente previste dalla suddetta norma per la loro fruizione.

Pertanto, la difesa dell’ente chiede di accertare se il riconoscimento del diritto a godere degli sgravi L. n. 448 del 1998, ex art. 3, comma 5, debba tener conto anche della sussistenza in concreto delle condizioni oggettive previste dalla disposizione innanzi richiamata (nuove assunzioni nel triennio 1999-2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31.12.1998) che devono essere provate dal soggetto che invoca il beneficio o se invece sia sufficiente che il giudice di merito valuti la posizione soggettiva del datore di lavoro sulla base di un’equiparazione dei liberi professionisti agli imprenditori o agli enti pubblici economici.

3. Per ragioni di connessione, dovute alla unitarietà della questione sollevata, i suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Orbene, tali motivi sono fondati.

Invero, al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 16092 del 26.6.2013) che “in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44, comma 1, – con cui è stato prorogato il regime introdotto con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, – si applicano, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere che l’agevolazione sia riconoscibile agli esercenti una libera professione (nella specie, la professione forense), atteso il richiamo, nel testo della norma, alla L. del 1998, art. 3, comma 6, espressamente riferito alle sole imprese, e la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l’occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell’imprenditoria. Nè può ritenersi che tale previsione sia suscettibile di interpretazione estensiva od applicazione analogica attesa l’esistenza di disposizioni per l’ordinario pagamento dei contributi e la natura eccezionale di una norma che, in presenza di determinate condizioni, esoneri specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione anche in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea, ed affermati con riguardo alla L. n. 448 del 1998, citato art. 3, commi 5 e 6, (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999), che ha ritenuto la conformità della disciplina nazionale alla politica comunitaria in materia di occupazione sul solo espresso presupposto che il beneficio riguardava le imprese”.

4. In precedenza, in senso conforme, si era chiarito (Cass. sez. lav. n. 8257 del 7.4.2010) che “in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, sono applicabili, quanto ai datori di lavoro privati, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere l’applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonoma, esercitino una professione intellettuale, atteso l’espresso riferimento alle “imprese” contenuto nella rubrica della disposizione, l’esclusiva riferibilità della locuzione “a tutti i datori di lavoro privati” ai soli titolari di impresa, trattandosi di indicazione in stretta correlazione con l’espressione “e agli enti pubblici economici” contestualmente utilizzata, nonchè la testuale previsione della non cumulabilità degli sgravi ivi previsti con le agevolazioni riconosciute dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 1, per le sole “piccole e medie imprese”, ed infine espresso riferimento, nel successivo comma 6 (ai fini dell’applicazione delle suddette agevolazioni), all'”impresa” che – senza assorbimento di preesistenti attività – realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato”.

Più di recente si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 15688 del 28.7.2016) che “la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicchè il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea”.

5. Questa Corte ritiene, pertanto, di dare continuità ai suddetti precedenti e di poter accogliere il presente ricorso con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, si occuperà anche della domanda subordinata del controricorrente, volta a conseguire, in caso di accoglimento del ricorso, una diversa determinazione delle somme aggiuntive e delle sanzioni contenute nella cartella esattoriale, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), provvedendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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