Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9642 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/04/2017), n. 9642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1988/2015 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORI CIMILLUCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, DEI VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONI SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 252/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 07/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che P.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella notificata alla contribuente già ritenuta dal giudice di primo grado;
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa ha depositato la Serit spa;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che, esaminando con priorità il terzo motivo di ricorso, per ragioni di ordine logico lo stesso, prospettando la nullità della sentenza per motivazione nulla o apparente, è manifestamente infondato cogliendosi le ragioni logiche posta a base della decisione, correlate alla ritenuta natura penalmente rilevante della condotta del contribuente ed alla conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omesso statuizione del giudice di appello su quanto dedotto in fase di gravame è manifestamente fondato, non avendo la CTR preso posizione sull’insussistenza della sentenza di patteggiamento sulla quale la CTR ha fondato la sua decisione.
Considerato che rigettato il terzo motivo, accolto il primo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Code, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, rigetta il terzo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017