Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9652 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017), n. 9652
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5260 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona
del funzionario Responsabile dell’ufficio Credito e Legale dell’Area
Territoriale Centro e Sardegna, legale rappresentante pro tempore,
L.L. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
ricorso, dall’avvocato Fabio Cirilli (C.F.: CRL FBA 58L15 E472R);
– ricorrente –
nei confronti di:
M.D., (C.F.: non indicato);
PAMA 77 S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Frosinone
pubblicata in data 17 dicembre 2015 nel proc. n. 2214/3013 R.G.E.;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 9 marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre, sulla base di tre motivi, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone con la quale, nel corso della fase sommaria del procedimento, è stata dichiarata inammissibile per la tardiva notificazione del ricorso introduttivo l’opposizione da essa proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione di crediti vantati dalla società Pama 77 S.r.l. nei suoi confronti, oggetto di espropriazione da parte di M.D..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, poichè proposto avverso un provvedimento non definitivo nè decisorio.
L’ordinanza impugnata è stata emessa a definizione della fase svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dalla banca ricorrente.
Il giudice dell’esecuzione, ritenuto che non fosse stato osservato il termine perentorio assegnato per la notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, senza adottare provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c., senza concedere il termine per l’instaurazione del giudizio di merito e senza provvedere in alcun modo in ordine alle spese di lite.
Un siffatto provvedimento non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009, Rv. 611480 – 01, e numerose altre successive conformi, quali, tra quelle massimate: Sez. 3, Ordinanza n. 15630 del 30/06/2010, Rv. 613810 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15227 del 11/07/2011, Rv. 619129 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16297 del 26/07/2011, Rv. 618823 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22304 del 26/10/2011, Rv. 619588 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25064 del 11/12/2015, Rv. 638027 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01) in quanto esso è emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude l’accesso dell’opponente alla tutela a cognizione piena.
Quest’ultimo (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere le misure cautelari invocate e non concesse) può infatti, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell’esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito.
In tale sede potrà ottenere tra l’altro la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria e, in caso positivo, la decisione a cognizione piena in ordine all’opposizione proposta (anche con riguardo alla statuizione sulle spese).
In proposito, non può che farsi integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01), che si è occupato funditus della questione (nonchè all’univoco conforme orientamento successivamente espresso, tra le più recenti pronunzie massimate, dalle già citate ord. n. 25111/2015 e ord. n. 12170/2016; si vedano anche, tra i provvedimenti non massimati: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8966 del 05/05/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17887 del 09/09/2016; si tratta di orientamento consolidato che il ricorso non offre elementi per rivedere).
Appare qui sufficiente ribadire che, se è vero che il giudice dell’esecuzione ha definito, il procedimento davanti a sè col provvedimento oggi impugnato, per contro, tale provvedimento, essendo stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, “non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità e, quindi, non può considerarsi “definitivo” dell’azione”.
La stessa chiusura del procedimento è infatti del tutto provvisoria e non definitiva – e ciò anche laddove fosse illegittima, come avviene certamente nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione, pur avendo ritenuto il contraddittorio ritualmente instaurato ed avendo provveduto in ordine alle istanze cautelari, abbia ciò nonostante omesso di assegnare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena – poichè riguarda solo la fase sulla quale il giudice doveva provvedere, in via appunto provvisoria, in vista della possibile evoluzione dell’azione con la cognizione piena; cognizione, nient’affatto preclusa all’opponente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi in cui esso è articolato.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017