Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9626 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/04/2017), n. 9626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25927/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F(OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FELIX SRL, (C.F. e P.I. (OMISSIS)) incorporante della società “LA
TENUTELLA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante e
Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,
rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE ABRAMO e GIANMARCO
ABBADESSA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1204/17/2015, emessa il 5/03/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 24/03/2015;
vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla
controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria riguardanti l’atto pubblico del (OMISSIS) (registrato il (OMISSIS), al n. (OMISSIS)) con cui la società Tenutella s.r.l. (poi incorporata dalla odierna controricorrente Felix s.r.l.) aveva acquistato uno dei terreni compresi nell’area agricola di circa 38 Ha sita in Comune di (OMISSIS), destinata alla realizzazione di un centro commerciale, per mancanza del presupposto della “utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal trasferimento” cui era condizionata l’agevolazione richiesta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
risultano pendenti tra le parti varie cause aventi ad oggetto la medesima questione, delle quali appare quindi opportuna la trattazione contestuale in un’unica adunanza.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti presso la sez. 5 e la sez. 6-5.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017