Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9784 del 18/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10662-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 525/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Potenza. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.G. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la dichiarazione di un valore inferiore a quello minimo non avrebbe comportato il versamento di alcuna maggiore imposta, stante la mancanza di qualunque plusvalenza. Nè l’indicazione di un valore diverso avrebbe potuto essere interpretato quale rinuncia implicita ai benefici fiscali, ovvero quale decadenza dal regime della tassazione separata. E, d’altronde, l’Ufficio neppure avrebbe dimostrato l’esistenza di un prezzo superiore a quello dichiarato o il maggior valore del terreno.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68;

che il valore fissato dalla perizia di stima giurata avrebbe rappresentato una sorta di valore “legale”, ossia un valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecaria e catastale. In tal modo, il contribuente che indichi nell’atto di cessione di un terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia, si esporrebbe ad una rettifica da parte dell’Ufficio, anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza del tassabile, contrapponendo al corrispettivo dichiarato il costo originario;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è manifestamente fondato;

che la L. n. 448 del 2001, art. 7 per quanto qui rileva, prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) e b) – ora 67, comma 1, lett. a) e b) TUIR – per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta dai professionisti indicati nella citata norma, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei successivi commi da 2 a 6. Il comma 6, in particolare, stabilisce che “la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”;

che, come chiarito da questa Corte (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 5 maggio 2016, n. 9155; Cass. 2014, n. 24057), la natura dell’imposta sostitutiva in esame è quella di un’imposta “volontaria”, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente;

che, seppure l’esercizio di tale scelta non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore, quale indicato nella succitata perizia di stima, potendo essersi nel contempo modificate le condizioni relative all’andamento del mercato immobiliare e le stesse condizioni dell’immobile, d’altro canto il valore indicato nella perizia non limita l’accertamento dell’Ufficio, come si evince dal succitato L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6 secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (cfr. Cass. sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11960; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9109);

che, nel caso di specie, come affermato nella stessa sentenza impugnata, l’odierno intimato ha dichiarato nell’atto di vendita un prezzo inferiore a quello oggetto dell’indicata perizia di stima, sicchè l’aver versato l’imposta sostitutiva non può essere considerato preclusivo dell’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio, accertamento che, in mancanza del riferimento del prezzo al valore periziato, legittimamente assume ai fini della quantificazione della plusvalenza il criterio ordinario di cui all’art. 68 in relazione all’art. 67, comma 1 TUIR (Sez. 6 – 5, n. 19465 del 30/09/2016);

che, pertanto, una volta utilizzato il predetto criterio ordinario, è evidente che l’accertamento in via induttiva in sede di applicazione dell’imposta di registro e sulla prescrizione della corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato, determina l’inversione dell’onere della prova, sicchè non è l’Ufficio a dover dimostrare – come erroneamente ha reputato la CTR – che il contribuente avesse pattuito o incassato un prezzo superiore a quello dichiarato o che il fondo avesse un valore maggiore, ma è il contribuente a dover provare (anche con ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Sez. 5, n. 21442 del 10/10/2014);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA