Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9781 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1033/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI MATTIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO DE PAOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2970/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, rigettando

l’appello dell’ufficio, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP corrisposta da C.P.P., esercente la professione di medico convenzionato, per gli anni dal 2005 al 2007;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che la censura, con la quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., è manifestamente infondata;

Considerato che la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi espressi a S.U. da questa Corte – sent. n. 9451/2016, ove si è ritenuto che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”;

Considerato che il giudice di appello, nell’escludere la rilevanza ai fini IRAP dell’unico dipendente addetto alle pulizie, si è uniformato ai principi sopra indicati;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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