Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9769 del 18/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.18/04/2017), n. 9769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13057-2016 proposto da:
N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
TIZIANA PANE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10408/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
N.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10408/32/2015, depositata in data 20/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta nell’anno di imposta 2005, a seguito di rettifica del reddito d’impresa della società N. Costruzioni 2001 di R.S. & C. sas (di cui il contribuente era socio) e di conseguente rideterminazione dei reddito imponibile del socio – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente (con il quale anche si era eccepito il mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone), per difetto di motivi specifici ex art. 53 c.p.c., dopo avere rilevato che la questione del litisconsorzio necessario originario non era neppure presente nella motivazione della decisione impugnata.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 5 TUIR ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, in quanto i giudici avrebbero dovuto rilevare la violazione del principio del litisconsorzio necessario tra soci e società e dichiarare la nullità dell’intero giudizio (come peraltro già disposto da questa Corte con ordinanza n 7179/2016, in relazione al ricorso proposto da altro socio N.M., “avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5573/45/2014, depositata in data 5/06/2014”). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici d’appello dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, malgrado fosse stata esplicitata la volontà di chiedere la riforma della sentenza impugnata, sia sotto il profilo della violazione del litisconsorzio obbligatorio, sia sotto quello della mancata pronuncia sui motivi del ricorso di primo grado.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda (Cass. 5121/2016).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.
Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalia società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Risulta, nella specie, dal ricorso, che, sin dal primo grado, le posizioni di società e soci, nell’impugnazione dei diversi atti impositivi, sono rimaste distinte ed hanno avuto decisioni separate.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda, in contraddittorio con gli altri soci e la società. Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa a sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017