Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9897 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.19/04/2017), n. 9897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10095-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROM:A, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.D., EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 9007/1/2015 della COMA IISSION1 TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. MANZON Enrico;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da P.D. avverso la sentenza n. 262/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF ed altro 2006. La CIR osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi nulla in quanto nulle le notifiche degli atti “presupposti” per tale ragione con essa impugnati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CFR è incorsa in extrapetizione nell’affermare la nullità “derivata” della cartella di pagamento de qua in quanto l’agente postale in sede di notifica degli atti “presupposti” non ha effettuato ricerche prima di dar corso alle formalità successive al mancato reperimento del destinatario ovvero di persone abilitate alla ricezione del plico.
La censura è fondata.
Essendo riportati i motivi dell’appello in corpo di ricorso, in piena osservanza del principio di autosufficienza dello stesso, dai medesimi non risulta che siasi devoluta al giudice del gravame l’eccezione, sicuramente non rilevabile di ufficio, che poi il giudice stesso ha utilizzato quale ratio decidendi ossia che non siano state compiute “ricerche” da parte dell’Agente postale che, nel luogo individuato per la consegna del plico, non aveva rinvenuto a causa della sua temporanea assenza il contribuente destinatario degli “atti presupposti” notificandi nè aveva rinvenuto persone idonee alla ricezione dei medesimi.
In tal modo la CTR ha evidentemente violato il principio generale di cui all’art. 112 c.p.c., pronunciandosi su di un’eccezione in senso stretto, senza che la medesima le fosse devoluta e così erroneamente statuendo ha illegittimamente accertato una nullità “derivata” della cartella esattoriale impugnata che, per questa ragione specifica, non poteva certamente essere dichiarata.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, in via assorbente del secondo, la sentenza impugnata va cassata e decidendosi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso originario del contribuente.
Stante l’alternanza degli esiti dei primi due gradi del giudizio, le spese del merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità devono essere attribuite secondo il generale principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei due gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100 oltre spese prenotate a debito.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017