Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9844 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28854/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
D.V.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Di Palo,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe
Morreale in Roma alla via Leone IV n. 38, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 382/4/13 depositata il 2 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione a un acquisto fondiario operato da D.V.F. nel 2006, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
– Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello negato che sia causa di decadenza dal beneficio fiscale la tardiva presentazione del certificato definitivo attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ove comunque risulti in via di fatto il possesso dei corrispondenti requisiti.
– A dispetto delle eccezioni di controricorso, il ricorso non pecca di autosufficienza e specificità, riferendosi a circostanze fattuali sostanzialmente incontroverse e ponendo una questione giuridica sufficientemente definita.
– Il ricorso è fondato; l’obbligo di deposito del certificato sussisteva ratione temporis, essendo venuto meno solo per gli atti successivi al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. L. n. 25 del 2010, senza effetto retroattivo (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21842, Rv. 641575); il termine triennale per il deposito del certificato ha natura perentoria e decadenziale (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25438, Rv. 638162; Cass. 26 luglio 2016, n. 15489, Rv. 640624), anche se il contribuente ha la facoltà (rectius l’onere) di provare che il ritardo non è a lui imputabile, avendo egli diligentemente agito per conseguire l’attestato in tempo utile (Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, Rv. 612735; Cass. 12 maggio 2011, n. 10406, Rv. 617941).
– Escludendo la decadenza del beneficio in ragione del possesso della qualità di IAP emergente da certificato tardivo, la sentenza d’appello viola la norma sul termine e deve essere pertanto cassata.
– Il giudice di rinvio svolgerà un nuovo esame, anche vagliando le giustificazioni offerte dal D.V. nei gradi di merito circa l’intempestività del certificato (questione assorbita in appello).
– Il giudice di rinvio infine regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017