Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9843 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18954/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 138/27/13 depositata il 29 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione ad acquisto fondiario del 21 dicembre 2005, per il quale C.F. aveva goduto dell’esenzione fiscale L. n. 97 del 1994, ex art. 5 bis, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione a recupero.
– Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter e art. 7, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello negato che tra i requisiti dell’esenzione diretta a promuovere i compendi unici agrari vi sia il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e per aver egli ritenuto sufficiente a tal fine l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale.
– Il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, generalizzando il beneficio previsto dalla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, per i territori di comunità montana, esige che gli acquirenti “si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”; dunque, il beneficio non è legato al possesso del requisito soggettivo, ma all’assunzione d’impegno (così, per il maso chiuso, Cass. 6 ottobre 2011, n. 20460, Rv. 619305).
– Se al momento dell’acquisto è sufficiente l’assunzione d’impegno e non occorre la qualifica soggettiva, è tuttavia necessario che quest’ultima sopravvenga in tempo certo, giacchè il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter, statuisce che chi non è imprenditore agricolo professionale può godere del relativo trattamento solo se abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica “nonchè” si sia iscritto nell’apposita gestione previdenziale, decadendo dagli eventuali ottenuti benefici se entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza non risulti in possesso dei requisiti della qualifica IAP.
– La ratio legis di promozione del compendio unico quale fattore di redditività dell’azienda agraria sarebbe delusa se il beneficio fiscale potesse permanere sine die in capo a soggetto privo di qualifica imprenditoriale agricola, sicchè l’istanza di riconoscimento di tale qualifica deve essere contestuale all’atto di acquisto fondiario, onde far decorrere il termine biennale di accertamento; come dimostra l’impiego normativo della congiunzione “nonchè”, l’iscrizione previdenziale è requisito non alternativo, ma concorrente.
– Discostatasi da questi principi, la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017