Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9824 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8292/2013 R.G. proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe La
Spina, con domicilio eletto presso di lui, in Roma, Piazza Cola di
Rienzo n. 92, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 163/04/12, depositata il 24 settembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Letta la memoria dall’Avv. Giuseppe La Spina che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO
che:
– F.A. ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR dell’Umbria in epigrafe assumendo, con un unico articolato motivo, la violazione del D.L. n. 223 del 2006, artt. 14, 23 e 35, della L. n. 88 del 2009, art. 24, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 9 e 39, del D.P.R. 917 del 1986, art. 54, della L. n. 445 del 2000, art. 76 nonchè degli artt. 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la CTR ritenuto fondato l’accertamento di maggiori ricavi per il 2005 per la vendita di un immobile (a) considerando quale riferimento il contratto preliminare anzichè quello definitivo; (b) aver deciso avvalendosi di presunzioni, la cui ammissibilità resta esclusa attesa la non esperibilità della prova testimoniale, e, comunque, in contrasto con le risultanze dell’atto pubblico notarile di vendita; (c) aver utilizzato presunzioni inidonee per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
– l’Agenzia resiste con controricorso, la cui notifica, peraltro, è tardiva perchè avvenuta solo in data 6 maggio 2013, mentre il ricorso è stato notificato il 21 marzo 2013.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– la doglianza sub (a) è inammissibile trattandosi di profilo nuovo, avente ad oggetto una questione di fatto, introdotto per la prima volta in sede di legittimità senza che la parte abbia indicato dove sia stato eventualmente dedotto in precedenza;
– il ricorso a presunzioni è previsto nel processo tributario dalle stesse norme tributarie (e, tra l’altro, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39), sicchè legittima e corretta è la valutazione operata dalla CTR;
– la fidefacenza dell’atto notarile riguarda solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, le dichiarazioni al medesimo rese e gli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non si estende anche alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. n. 11012 del 2013, rv. 626337), sicchè la prova del prezzo effettivamente praticato può essere raggiunta anche mediante presunzioni;
– la doglianza sub (c), che si sviluppa sia sull’asserita violazione dei principi sull’onere della prova che sulla valutazione degli elementi presuntivi operata dalla CTR, è inammissibile per due concorrenti ragioni atteso che realizza, in primo luogo, un inammissibile cumulo di doglianze (violazione di legge e vizio di motivazione) tra loro sovrapposte; le argomentazioni svolte, inoltre, risultano dirette più che a censurare il percorso logico o ad evidenziare insufficienze motivazionali della decisione impugnata (parimenti inammissibili trovando applicazione la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), a fornire una interpretazione contrapposta o alternativa a quella del giudice di merito sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie in vista di una revisione di fatto ed una nuova e non consentita autonoma valutazione dei fatti da parte della Corte.
ritenuto pertanto che:
– il ricorso va respinto, ponendosi a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
– nulla per le spese attesa la tardività del controricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017