Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9951 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.20/04/2017), n. 9951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21066/2014 proposto da:
R.V., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO TREDICINE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1196/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 24/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 R.V. convenne dinanzi al Giudice di pace di Napoli la società Assicurazioni Generali s.p.a. (poi, Generali Italia s.p.a.), nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale provocato da un veicolo non identificato.
2. Con sentenza 25.7.2012 n. 28685 il Giudice di pace rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dal soccombente, e il Tribunale di Napoli con sentenza 24.1.2014 n. 1196, rigettò il gravame.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.V., con ricorso fondato su due motivi.
La Generali Italia non si è difesa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2909, 2697 c.c.; art. 113 c.p.c..
Deduce che, al momento del sinistro, trasportava una persona, rimasta anch’essa infortunata in conseguenza del sinistro; allega che questa persona, in un separato giudizio contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia, aveva ottenuto il risarcimento; conclude che, per effetto di tale decisione, sulla responsabilità dell’ignoto conducente si sarebbe formato il giudicato.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Nessun vincolo di giudicato può infatti mai sussistere, in materia di obbligazioni, tra giudizi vertenti tra parti diverse.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2054, 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, lett. (a).
Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la mancata identificazione del veicolo fosse ascrivibile a negligenza della vittima.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Stabilire se la vittima d’un sinistro stradale potesse o non potesse, con l’uso dell’ordinaria diligenza, prontamente individuare il responsabile, è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto.
Giusta o sbagliata che sia stata la valutazione del giudice di merito, essa non è pertanto sindacabile in questa sede.
V’è solo da aggiungere che il ricorrente dà una lettura parziale della sentenza impugnata, là dove ritiene che la sua domanda sia stata rigettata per il solo fatto che egli, dopo il fatto, non propose alcuna denuncia all’autorità inquirente.
In realtà il Tribunale non ha subordinato l’accertamento del diritto alla proposizione della denuncia o querela, ma ha semplicemente valutato tale omissione – come era suo potere – alla stregua di un mero indizio, valutato insieme ad altri (il referto di pronto soccorso).
3. Le spese.
3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della Generali Italia s.p.a..
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di R.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017