Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9957 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21486/2014 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE

ARGENTINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CAPRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GRUMELLI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LEONE

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.N., S.A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1357/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. – All’esito di accertamento tecnico preventivo, A.F., proprietaria di un’unità immobiliare situata al secondo piano in (OMISSIS), convenne in giudizio C.M., proprietario dell’immobile al piano superiore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal suo appartamento; il C., costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza della domanda attorea e, comunque, chiese ed ottenne di chiamare in causa i coniugi G.N. e S.A.R., conduttori del proprio immobile, i quali si costituirono in giudizio.

1.1. – Con sentenza del 20 gennaio 2009, l’adito Giudice di Pace di Pescara, dichiarando la loro concorrente responsabilità nella causazione del danno verificatosi nell’appartamento di proprietà della A., condannò C.M. e i coniugi G.N. e S.A.R., in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori, al pagamento (sempre in solido) delle spese del giudizio e di quelle sostenute per l’accertamento tecnico preventivo (non dichiarando la solidarietà tra il convenuto e i chiamati in causa, ma di tutte le parti del giudizio in favore del consulente tecnico).

2. – Avverso tale decisione proponeva gravame C.M.; si costituiva l’appellata A.F., mentre rimanevano contumaci i coniugi G.N. e S.A.R..

Con sentenza resa pubblica il 30 settembre 2013, il Tribunale di Pescara – escludendo di poter ravvisare in capo al C., proprietario dell’immobile, la responsabilità per i danni lamentati dalla A., giacchè provocati dalla rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico dell’appartamento condotto dai coniugi G. e S. – accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava “la domanda risarcitoria avanzata da A.F. nei confronti di C.M.”, ponendo le spese dell’accertamento tecnico preventivo a carico dei soli conduttori G. e S. e condannando la A. al pagamento delle spese dell’intero giudizio (a.t.p., primo grado e appello) in favore del C..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.F., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso C.M., mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede G.N. e S.A.R..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con l’unico mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c..

Il Tribunale di Pescara, pur avendo dichiarato l’esclusiva responsabilità dei conduttori per i danni cagionati all’immobile, non li avrebbe poi condannati al risarcimento del danno, dovendo, invece, ad essi estendersi la domanda attorea in ragione della chiamata in causa operata dal convenuto proprietario dell’immobile; di conseguenza, sarebbe illogica ed errata anche la regolamentazione delle spese di lite, da dover gravare esclusivamente sui chiamati in causa.

2. – Il motivo – sebbene sia confezionato nel rispetto della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è inammissibile perchè non coglie affatto la portata della sentenza impugnata in questa sede.

Il giudice di appello ha, infatti, accolto il gravame interposto dal solo C. alla sentenza di primo grado, che aveva condannato il medesimo convenuto in solido con i conduttori e chiamati in causa G. e S. al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.

Per l’effetto, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della A. unicamente nei confronti del C., rimanendo, dunque, in essere la condanna al risarcimento del danno pronunciata in primo grado contro i responsabili solidali G. e S., la cui posizione non è stata affatto attinta dalla devoluzione in appello.

Di qui, peraltro, la coerente, e corretta, regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, con la condanna della A. nei confronti del convenuto C. in ragione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., rimanendo a carico (non più in solido con il C.) dei chiamati in causa, G. e S., le spese dei due gradi di merito (su cui non ha inciso la sentenza di secondo grado), oltre che dell’a.t.p. (come espressamente disposto dal giudice di appello in riforma della decisione di primo grado, stante la statuizione assunta dal primo giudice al riguardo: cfr. sintesi al p. 1.1., dei “Fatti di causa”).

2. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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