Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10125 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9248/2016 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONI;, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANA

SOLLAZZO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OB.MA.;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. I. ZENO che

chiede la cassazione del provvedimento di sospensione adottato dal

giudice istruttore del Tribunale di Bari il 16/03/2016;

avverso l’ordinanza n. R.G. 7095/2013 del TRIBUNALE di BARI del

15/03/2016, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice istruttore del Tribunale di bari nel corso di un procedimento di separazione personale giudiziale tra due coniugi ha disposto ex art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo ritenendo pregiudiziale la decisione nel giudizio di riconoscimento di sentenza di divorzio emessa all’estero tra le stesse parti.

Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza O.A. deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello iraniano; invocando al cessazione della materia del contendere per la prevalenza del giudicato iraniano; denunciando la carenza di motivazione della disposta sospensione e il difetto di pregiudizialità; censurando l’adozione del provvedimento da parte del giudice istruttore nonostante la incontestata competenza collegiale nei giudizi di separazione personale.

Ritiene il Collegio di prendere la mosse da quest’ultima censura in quanto manifestamente fondata, come osservato anche nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte. Il provvedimento di sospensione doveva essere adottato dall’organo decidente ex lege (art. 50 bis c.p.c.) la controversia. L’orientamento di questa Corte al riguardo è costante nel ritenere che il provvedimento di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., deve essere disposto dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata (Cass. 6835 del 2003; 22102 del 2004; 13578 del 2006).

L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento del terzo. Il primo ed il secondo motivo hanno ad oggetto la decisione definitiva e non il provvedimento di sospensione.

Tale provvedimento, in conclusione, deve essere dichiarato nullo. Ne consegue la prosecuzione del giudizio di merito sospeso davanti al quale deve essere riassunto il giudizio. La regolamentazione delle spese di lite di questa fase è rimessa al Tribunale di Bari.

PQM

Rigetta il primo e secondo motivo. Accoglie il quarto, assorbito il terzo. Dichiara la nullità del provvedimento di sospensione del processo disposto dal giudice istruttore del Tribunale di Bari del 16/3/2016, nel giudizio di separazione personale recante il n. di r.g. 7095 del 2013 tra O.A. e Ob.Ma.. Dispone la prosecuzione del processo sospeso concedendo il termine di legge per la riassunzione e rimettendo al giudice del merito la regolamentazione delle spese processuali di questo procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2017

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