Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10172 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 21/11/2016, dep.21/04/2017), n. 10172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.
187142015 proposto da:
AVV. P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,
rappresentato e difeso da sè medesimo, unitamente e disgiuntamente
all’avvocato ANTONIO DE MAURO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Dott. P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GRAZIA
CONTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
P.I.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CONTI
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ANNA PIA CASTELLANETA
giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
Dott. R.A., quale Amministratore di Sostegno della sig.ra
S.A.;
– intimato –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa Ceroni
Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per
regolamento di competenza in premessa precisato, con le conseguenti
determinazioni di legge;
avverso l’ordinanza n. Rep. 3324/2015 del TRIBUNALE di LECCE, emessa
il 15/06/2015 e depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
P.S. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce dep. il 26/6/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal P. avverso il provvedimento del giudice tutelare col quale, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno disposta in favore di S.E., è stato sostituito l’amministratore ed autorizzato questi a quantificare gli importi mensili necessari per le esigenze della S. ed a farne richiesta al marito della stessa, P.G., ed al figlio S..
Secondo il Tribunale, il provvedimento del Giudice tutelare in oggetto, sostanziantesi ex art. 407 c.c. nella mera modifica o integrazione delle decisioni assunte col decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è reclamabile alla Corte d’appello, secondo la specifica previsione di cui all’art.720 bis c.p.c., che richiama l’art. 730 c.p.c.
Secondo il ricorrente, per i provvedimenti del Giudice tutelare intermedi tra l’apertura e la chiusura dell’ads, si applica la regola generale del reclamo al Tribunale, ex art. 739 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c., restando limitata ai decreti di carattere decisorio la facoltà di ricorso ex art. 720 bis c.p.c., u.c..
Il P.G. ha depositato le proprie osservazioni, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il regolamento di competenza è inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato non ha carattere decisorio e definitivo, ma meramente gestorio, avendo il Giudice tutelare provveduto alla sostituzione dell’amministratore ed alla rimodulazione dei relativi poteri, di talchè nei confronti dello stesso non è ammissibile il regolamento di competenza.
Come infatti affermato nell’ordinanza 11463/2011, in senso conforme alle S.U. 16568/2003, la pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività.
E tale rilievo è altresì confortato dalla specifica previsione di ricorribilità in cassazione di cui all’art. 720 bis c.c. da ritenersi per i soli provvedimenti di apertura e chiusura dell’amministrazione di sostegno, in quanto dotati dei caratteri della decisorietà e definitività, per avere contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma degli artt. 712 e ss., espressamente richiamati dall’art. 720 bis c.p.c., comma 1 (in tal senso, le pronunce 10187/2011 e 13747/2011).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017