Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10264 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017), n. 10264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8996/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CAR CENTER S.A.S. DI A.F. & C., in persona del suo
legale rappresentante M.D., rappresentata e difesa,
dall’Avv. Alessandro Pianigiani, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Flaminio n. 48, presso lo Studio dell’Avv. Luca
Fratello, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 19/17/11, depositata il 17 febbraio 2011;
Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza n. 19/17/11 depositata il 17 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 34/03/08della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto che aveva accolto il ricorso promosso da Car Center S.a.s. di A.F. & C. contro l’avviso n. (OMISSIS), con il quale veniva recuperata IVA 2002 ritenuta indebitamente detratta in relazione ad una porzione di immobile in cat. A abitativa destinata a “guardiania” e compresa in un unico stabile costruito dalla contribuente e destinato per il resto ad attività produttiva, con conseguente attribuzione della cat. D.
2. La CTR giustificava la decisione perchè riteneva che la previsione contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d) che non ammette la detrazione IVA per i fabbricati o porzioni di fabbricato acquistati aventi destinazione abitativa – non era d’impedimento alla detrazione in quanto “l’alloggio costituiva un unico blocco con il capannone che è bene strumentale per l’esercizio dell’impresa classificato in cat. D”.
3. L’ufficio ricorreva sulla base di tre motivi, il secondo dei quali fondato e assorbente il primo, atteso che la CTR è in effetti incorsa nella violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d) che, come già ha avuto modo di chiarire questa Corte, deve essere interpretato nel senso del carattere “oggettivo” della previsione del divieto di detrazione IVA per i fabbricati o per le porzioni di fabbricato con destinazione abitativa cat. A, trattandosi di una condizione che si aggiunge a quella della inerenza, con la quale perciò non deve essere confusa (Cass. sez. trib. n. 6883 del 2016). E con l’ulteriore precisazione, nella concreta fattispecie indispensabile, che deve ritenersi irrilevante che l’immobile dedotto in lite sia stato costruito, piuttosto che acquistato come ad verba soltanto stabilisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. d), in quanto che la previsione del divieto di detrazione in caso di acquisto di un immobile con destinazione abitativa deve per forza comprendere anche la sua costruzione per l’evidente ragione che pure quest’ultima si risolve in un acquisto d’immobile.
4. Anche il terzo motivo – con il quale viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. essendo la CTR incorsa nel vizio di extrapetizione avendo riconosciuto a favore della contribuente una quota di ammortamento e minori ricavi – è all’evidenza fondato giacchè nessuna domanda era stata mai avanzato in tal senso.
5. Alla cassazione della sentenza deve seguire – non essendo necessari ulteriori accertamenti – la definizione del merito della controversia mediante la statuizione di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso.
6. Si dà atto che la contribuente ha depositato memoria.
7. Nella novità della questione, la Corte ravvisa i giusti motivi che la inducono a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di accertamento; compensa integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017