Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10340 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1415/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GEST.IN.T S.R.L. C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, O.R., O.M., in
qualità di soci, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA
GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7560/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 26 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 445/53/12-446/53/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto i ricorsi di GEST.IN.T. srl, O.R. ed O.M. contro gli avvisi di accertamento IRES ed altro 2004/2005. La CTR osservava in particolare che i gravami erano inammissibili per mancanza della specificità dei motivi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso la società contribuente ed i suoi soci.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, art. 342 c.p.c., poichè la CTR ha sancito l’inammissibilità dei suoi gravami avverso le sentenze de cibus per aspecificità dei motivi.
La censura è fondata.
Vi è infatti da ribadire che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01; v. anche nello stesso senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983-01).
La sentenza impugnata all’evidenza si discosta da tale principio di diritto e merita dunque di essere cassata, essendo questa l’unica ratio decidendi della medesima.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017