Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10216 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10216
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11945-2015 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RENZO CASACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 358/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Z.M. ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere stato contagiato dai virus dell’HIV e dell’epatite, in conseguenza dell’assunzione di farmaci emoderivati, somministratigli nell’ospedale di (OMISSIS);
– la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento del danno e facendo decorrere la prescrizione dalla data in cui il danneggiato ha formulato la domanda amministrativa di concessione dei benefici previsti dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210;
– il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, sostenendo che l’avere formulato la domanda di indennizzo non dimostra di per sè la consapevolezza dell’esistenza del contagio e della sua causa, e dunque non dimostra che in quella data la vittima avesse contezza dell’esistenza del diritto al risarcimento.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– il ricorrente con la memoria prevista dall’art. 380 bis c.p.c. ha dichiarato di avere transatto la lite, e di non avere interesse alla decisione del ricorso;
– che la suddetta dichiarazione rende inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere;
– le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate integramente tra le parti.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
(-) compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017