Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10336 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28979-2015 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI
DI BELHORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STERANORI, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 246/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA del 9/07/2014, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLINI
LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è socio di società di persone, nei confronti
della quale il Fisco ha, a seguito di accertamento mirato, rideterminato
il reddito imponibile. Come conseguenza di tale accertamento nei
confronti della società, è stato altresì rideterminato il reddito da
partecipazione nei confronti del socio, oggi ricorrente. Quest’ultimo ha
impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti,
eccependo, tra l’altro, l’omesso litisconsorzio con la società.
La CTR ha disatteso questa eccezione ritenendo che invece la
posizione del singolo socio fosse personale e dunque scindibile da
quella riguardante la società. Ora il contribuente propone ricorso per
cassazione con un solo motivo, a fronte del quale l’Agenzia non ha
spiegato difese scritte.
Il ricorso è infondato.
E’ pacifico che l’accertamento verso il socio scaturisce da un
accertamento nei confronti della società, all’esito del quale, avendo il
Fisco rideterminato il reddito sociale, ha anche rideterminato il
reddito da partecipazione. Si tratta peraltro di società di persone a
ristretta base sociale.
L’unico motivo di censura, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 14 e
61 è insussistente, in quanto, pur se il giudizio relativo alla
rideterminazione del reddito imponibile di una società e di quello di
partecipazione dei singoli soci, di una società a ristretta base
societaria è unitario, così non è, nel caso in cui il singolo socio
prospetti una questione personale (Cass. n. 7789/16, 25300/14),
come nel caso di specie, per un asserito vizio di notifica dell’atto
impositivo a lui diretto; in questo caso, la posizione processuale del
socio è scindibile rispetto alla questione principale di merito che
coinvolge società e compagine sociale.
La mancanza di difese da parte dell’Agenzia delle Entrate esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017