Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48423 del 13/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48423 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Brusca Antonino, nato a Alcamo il 28/7/1975
avverso la sentenza 15/11/2012 della Corte d’appello di Palermo, II
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile,
rigetto del ricorso nel resto;
udito per l’imputato, l’avv. Caracci Giovanni, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 15/11/2012, la Corte di appello di Palermo,
confermava la sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di
Partanna, in data 22/2/2011, che aveva condannato Brusca Antonino alla
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Data Udienza: 13/11/2013
pena di mesi sette di reclusione per i reati di danneggiamento ingiuria e
minaccia unificati dal vincolo della continuazione, oltre al risarcimento dei
danni nei confronti della costituita parte civile Aiello Baldassarre.
2.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1
Improcedibilità per il delitto di ingiurie, contestato al capo C), per
mancanza di valida querela;
3.2
Violazione di legge per mancato esame delle censure concernenti
l’applicazione della pena per il reato continuato
3.3
Mancata indicazione dei criteri di quantificazione delle spese
liquidate alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente
infondato. Il fatto che nella querela non siano state indicate con precisione
le espressioni ingiuriose è circostanza che attiene all’accertamento delle
modalità del fatto e non incide sulla condizione di procedibilità.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo in quanto la Corte territoriale
ha specificamente argomentato in ordine alla determinazione della pena ed
all’equità della pena inflitta. Pertanto nessuna censura è ammissibile sotto
questo profilo.
3.
E’ infondato il terzo motivo in quanto, in ordine alla quantificazione
del danno (in €.2.000.00) in favore della costituita parte civile, la Corte ha
adeguatamente motivato. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese
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inflitta
del patrocinio di parte civile, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
spetta al giudice, pur nell’ambito di una valutazione discrezionale, il dovere
di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle stesse e della
relativa congruità in funzione del numero e dell’importanza delle questioni,
nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei
limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 27629 del 05/06/2012 Ud. (dep. 11/07/2012 ) Rv. 253385). Nel caso di
attenuta ai minimi tariffari, avendo liquidato una somma di modesta entità
(complessivi €.800,00).
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 13 novembre 2013
Il Ptesidente
specie, tuttavia, nessuna motivazione risulta necessaria, essendosi la Corte