Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10511 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 17/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1239/2015 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, già denominata FONDIARIA SAI SPA, in

persona del procuratore speciale G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SABINA SCHIFANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., R.I., R.A.,

R.E.R., S.M.A., M.V., RE.AN.,

R.M.T., R.C.R., S.R.,

S.G., S.B., S.C., RU.AN.SE.;

– intimati –

nonchè da:

RA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO FAZIO giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.G., R.I., R.A.,

R.E.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 474,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ERSILIA CALABRO’ giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, S.M.A.,

M.V., RE.AN., R.M.T., R.C.R.,

S.R., S.G., S.B.,

S.C.;

– intimati –

nonchè da:

R.G., R.I., R.A.,

R.E.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 474,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ERSILIA CALABRO’ giusta procura in calce al

controricorso;

– ricorrenti incidentali –

contro

RA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO FAZIO giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

RU.AN.SE., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 320/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

UNIPOLSAI e dell’incidentale R., rigetto ricorso incidentale

RA.;

udito l’Avvocato FERNANDO CIAVARDINI;

udito l’Avvocato PIETRO FAZIO;

udito l’Avvocato ERSILIA CALABRO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2001 R.G. ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento Ra.An., in qualità di conducente dell’autoveicolo Mercedes, A.I. in qualità di proprietario e Fondiaria Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno conseguente al decesso di R.S. e della moglie S.A., allorquando a bordo di Fiat 127 vennero a collidere con il veicolo Mercedes.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda e, previo riconoscimento del concorso di colpa del conducente del veicolo Fiat 127 nella misura del 20% e della quantificazione degli interessi legali oltre il massimale stante la mala gestio dell’assicuratore nei confronti dei danneggiati, condannò i convenuti in solido fra di loro, l’assicuratore fino alla concorrenza della somma di Euro 940.270,19 (risultante dalla somma degli interessi legali con il massimale residuato dopo i pagamenti compiuti), agli importi liquidati in dispositivo in favore di ciascuno degli attori.

3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli A.I., Ra.An., R.G. e gli altri originari attori; propose appello incidentale l’assicuratore.

4. Previa riunione degli appelli, con sentenza di data 1 marzo 2014 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, detratto l’acconto di Euro 112.407,64 per ciascuno (comprensivo di rivalutazione ed interessi), rideterminò le somme spettanti a R.I., R.G., R.A. e R.E.R., figli di R.S. e S.A. (e non quelle spettanti alla madre e ai fratelli e le sorelle di ciascuna delle due vittime), sulla base dell’elevazione della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. Osservò la corte territoriale che il sinistro, verificatosi perchè la Mercedes a seguito di sbandamento aveva invaso la corsia di pertinenza della Fiat 127, ponendosi in assetto trasversale rispetto alla stessa, era addebitale a colpa preponderante del Ra. e che, considerato che l’impatto tra i due mezzi era stato violentissimo e che il CTU aveva ritenuto che la velocità tenuta dalla Fiat 127 aveva reso più gravi le conseguenze della collisione (anche ove il R. avesse tenuto una velocità di 40 Km/h non avrebbe potuto evitare la collisione), doveva considerarsi corretto il concorso del 20% attribuito al R.. In sede di procedimento di correzione su istanza dell’assicuratore, che lamentava la mancata considerazione dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 957.346,00 (di cui Euro 15.000,00 per spese), con ordinanza depositata in data 22 maggio 2014 la Corte d’appello di Palermo, premesso che ad R.I., R.G., R.A. e R.E.R. era stata corrisposta a titolo risarcitorio la somma di Euro 942.346,00 con bonifico del 17 maggio 2005, che considerando la rivalutazione dal 17 maggio 2005 alla data della sentenza di appello (Euro 170.407,50) e gli interessi legali sulla detta somma (Euro 211.886,48) l’assicuratore aveva corrisposto la somma di Euro 1.324.640,07 e che doveva detrarsi dall’importo liquidato la somma spettata ai quattro figli, e cioè un quarto di Euro 1.324.640,07 pari ad Euro 331.160,01, dispose la correzione della sentenza nel senso che i tre convenuti andavano condannati in solido al pagamento in favore di R.I., R.G., R.A. e R.E.R. delle somme residue come determinate nell’ordinanza medesima, detratta la cifra di Euro 331.160,01.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Unipolsai Assicurazioni s.p.a. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso Ra.An., che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi e R.I., R.G., R.A. e R.E.R., che hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Nei confronti di quest’ultimo ricorso incidentale ha proposto controricorso Ra.An.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente in via principale che la sentenza di secondo grado, così come corretta, stabilendo la solidarietà passiva senza il limite dell’importo di Euro 940.270,19, aveva condannato l’assicuratore al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 210.616,86 oltre il limite del massimale di legge, già maggiorato di interessi e spese per la dichiarata mala gestio impropria, in contrasto con la statuizione di primo grado ed in mancanza di motivazione.

1.1. I motivi, da trattare unitariamente così come sono stati formulati, sono fondati. Mentre la statuizione di secondo grado, confermando per il resto la sentenza del Tribunale, aveva tenuto fermo il vincolo della solidarietà nel limite del massimale e dell’importo dovuto per effetto della mala gestio, a seguito della correzione tale limite è venuto meno stante la riconosciuta solidarietà passiva senza limiti. L’elevazione delle somme liquidate rispetto alla decisione del primo giudice risulta sia dall’elevazione del capitale, per effetto della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in una misura maggiore, sia dalla maggiorazione di rivalutazione ed interessi, considerando il tempo trascorso fino alla sentenza di appello. Il maggior importo per rivalutazione ed interessi continua a gravare sull’assicuratore oltre il limite del massimale a causa dalla mala gestio nei confronti dei danneggiati. Il limite del massimale torna invece ad operare in relazione al diverso importo riconosciuto per capitale. Sulla base del capitale liquidato dal giudice d’appello, per il quale opera il vincolo del massimale, e dell’ammontare di rivalutazione ed interessi all’epoca dell’adottanda pronuncia, cui l’assicuratore è tenuto anche oltre il limite del massimale, il giudice del merito dovrà fissare il limite della responsabilità solidale dell’assicuratore.

2. Passando al ricorso incidentale proposto da Ra.An., con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente in via incidentale che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di applicazione dell’art. 2054 c.c..

2.1. Il motivo è infondato. Il giudice di merito, attribuendo la responsabilità al conducente rimasto vittima del sinistro nella misura del 20%, ed escludendo così l’applicazione della presunzione di colpa, ha pronunciato in ordine alla domanda. In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente in via incidentale che appare illogica e non adeguatamente motivata la graduazione delle colpe nella misura dell’80% avendo il giudice di appello per un verso affermato che il sinistro si era verificato unicamente per lo sbandamento della Mercedes e poi riconosciuto il concorso di colpa, avendo considerato provate circostanze che tali non lo erano e non avendo motivato sull’uguale e contraria responsabilità del R..

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente in via incidentale che non risulta spiegata l’attribuzione del concorso di colpa nella misura del 20% al conducente della Fiat 127 nonostante l’elevata velocità tenuta da quest’ultima e l’impatto definito “violentissimo” benchè la Mercedes fosse praticamente ferma.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Lamenta il ricorrente in via incidentale che nessun contributo ha fornito la CTU e che non risulta acquisita la prova contraria richiesta dall’art. 2054. 5.1 I motivi, dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora non viziato sul piano della motivazione, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (fra le tante da ultimo Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028). Le censure proposte nei confronti della motivazione, sia pure sotto una rubrica del motivo relativa ad error in procedendo, seguono il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più vigente.

6. Passando al ricorso incidentale proposto da R.I., R.G., R.A. e R.E.R., con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano i ricorrenti che, nonostante l’importo di Euro 940.270,19 fosse stato ripartito proporzionalmente fra tutti gli attori, e dunque non solo fra i figli di R.S. e S.A. ma anche fra la madre e i fratelli e le sorelle di ciascuna delle due vittime, il giudice di merito aveva detratto un quarto dell’importo indicato da ciascuno dei ricorrenti in via incidentale, liquidando così importi che non ristorano adeguatamente il danno subito.

6.1. Il motivo è inammissibile. Si dolgono i ricorrenti in via incidentale del fatto che il giudice di merito ha erroneamente ripartito la somma corrisposta dall’assicuratore fra i quattro figli delle due vittime, anzichè fra tutte le parti attrici. L’errore oggetto di censura è un errore revocatorio, denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, inerendo non a fatto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 287 e 288 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che era stato violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in quanto l’assicuratore, con l’istanza di correzione di errore materiale, aveva chiesto il riconoscimento dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 940.270,00, ma non di determinare le quote di tale importo da imputare a ciascuna delle parti.

7.1. Il motivo è inammissibile. Il procedimento di correzione di errore materiale ha carattere amministrativo e non giurisdizionale. L’istanza di correzione di errore materiale non può dunque essere equiparata alla domanda giudiziale, che comporta esercizio dell’attività giurisdizionale, e rispetto alla quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c..

8. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 140, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti, in linea subordinata, che era stato violato il precetto normativo secondo cui se in presenza di più danneggiati il risarcimento dovuto superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

8.1. L’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del motivo.

Poichè i ricorsi incidentali sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale proposto da Ra.An. e dichiara inammissibile quello proposto da R.I., R.G., R.A. e R.E.R., con assorbimento dell’ultimo motivo; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA