Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27220 del 04/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27220 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ruralità.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE FAENZA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine del ricorso, dall’Avv. Luciana Cannas,
elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma,
Via Sestio Calvino, 33 RICORRENTE
CONTRO
CANTINA FAENZA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, con
sede a Faenza, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a
margine del controricorso, dall’Avvocato Antonio
Vincenzi, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Borgognona, 47 presso lo studio dell’Avv. Gianluca
Brancadoro,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
Data pubblicazione: 04/12/2013
la sentenza n.01/12/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 12, in data
26.01.2011, depositata il 02 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8008/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’ chiesta la cassazione della decisione
n.01/12/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, Sezione n. 12, in data 26.01.2011, depositata
il 02.02.2011.
2 – Il ricorso del Comune di Faenza, che riguarda
impugnazione del diniego di rimborso ICI dell’anno
2003, censura l’impugnata decisione, sulla base di due
mezzi.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La CTR ha respinto l’appello del Comune di Faenza e
confermato la decisione di primo grado, ritenendo e
dichiarando che, nel caso, trattandosi di immobili
catastati come “rurali” e strumentali all’attività
agricola dei soci, imprenditori agricoli, e quindi
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Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
escludendo l’imponibilità ICI.
5 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto di un principio, espressione dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
l’attribuzione
della
relativa categoria
(A/6 o
D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti
previsti
dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma l,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.
dalla legge di conversione
14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto
in una diversa categoria catastale, sara’ onere
che
contribuente,
impugnare
dall’imposta,
restando,
pretenda
l’atto di
il
altrimenti,
assoggettato ad ICI.
dovra’ impugnare
l’esenzione
classamento,
medesimo
Allo stesso modo, il Comune
autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter
categoria catastale A/6 o
legittimamente
fabbricato
del
pretendere
l’assoggettamento
del
fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).
6 – L’impugnata sentenza sembra in linea con il
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“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto
trascritto principio, ragion per cui si propone di
trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
base del richiamato principio, con il rigetto del
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi dell’applicato principio, le spese del
giudizio di legittimità vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ricorso, per manifesta infondatezza.