Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10797 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14877/2016 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DONIFINICO PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DONATO PENNETTA;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERNANDO DE ROSA;

– controricorrente –

e contro

R.E., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 967/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 7/3/2016, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da I.A. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado, dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054 c.c., tra il medesimo I. e D.F. nella produzione del sinistro stradale oggetto di causa, ha condannato il D., unitamente ad R.E., proprietario del veicolo condotto da quest’ultimo, al risarcimento pro-quota dei danni subiti dallo I.;

che, con la medesima decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dallo I. per la condanna della Generali Assicurazioni s.p.a., in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei medesimi danni, non essendo rimasta provata la circostanza della mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante;

che avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione I.A. sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Generali Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione avversaria;

che nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, I.A. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente applicato l’art. 2054 c.c., in presenza dell’avvenuta dimostrazione (non rilevata dai giudici di merito) della colpa esclusiva del proprio antagonista nella verificazione del sinistro oggetto di causa;

che la censura è manifestamente infondata (quando non inammissibile), avendo il ricorrente totalmente travisato la ratio decidendi indicata da entrambi i giudici di merito a fondamento delle decisioni assunte, atteso che, a sostegno dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., tanto il tribunale, quanto la corte d’appello, hanno indicato la mancata acquisizione di prove idonee a dar conto delle effettive modalità di verificazione del sinistro, con l’impossibilità di procedere all’accertamento del carattere colposo del comportamento di uno o di entrambi i protagonisti del sinistro e, conseguentemente, di pervenire al superamento della presunzione di cui all’art. 2054 cit., a nulla valendo l’avvenuta parziale dimostrazione dei profili di colpa ascrivibili a uno solo dei protagonisti del sinistro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014, Rv. 633406-01);

che con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la prova della mancata copertura assicurativa del veicolo danneggiante, omettendo di considerare la mancata contestazione sul punto delle controparti, a nulla rilevando la relativa mancata costituzione in giudizio;

che la doglianza è manifestamente infondata, non potendo trovare applicazione, in caso di contumacia di taluni litisconsorti, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza del 8 luglio 2016 n. 21096, dep. 19/10/2016);

che al riconoscimento della manifesta infondatezza del ricorso segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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