Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27158 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27158 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIERCHIA AROL,

rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo

Contento, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma
alla via Ildébrando Goiran n. 23;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

– contr000rrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 113/1/07, depositata il 2 aprile 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Giancarlo Contento per la ricorrente in via
principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Affilio Sepe, che ha concluso per
l’assorbimento o rigetto del ricorso principale e per

Data pubblicazione: 04/12/2013

Imposte dirette cessione
aree
edificabili
plusvalenza

raccoglimento del ricorso incidentale.
SVOLIUMENTO DEL PROCESSO

Anna Chierchia propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che, accogliendo parzialmente
l’appello dell’ufficio, nel giudizio promosso con l’impugnazione
dell’avviso di accertamento, ai fini dell’Irpef e dell’ILOR per
il 1995, con il quale si contestava la plusvalenza realizzata
sulla vendita di un’area edificabile, ha ritenuto che in ordine
ai terreni compresi in piani regolatori adottati ma non ancora
approvati dalla Regione non si era consolidato un orientamento
nel senso della natura edificatoria, ed ha quindi ridotto il
valore della plusvalenza stessa, sul rilievo che tali terreni
erano “bene non omogeneo rispetto ad altri terreni agricoli”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
proponendo due motivi di ricorso incidentale, cui replica la
contribuente con controricorso.
MOTIVI DEMIALDECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della stessa
sentenza, devono essere riuniti per essere definiti con unica
pronuncia.
Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente
censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge,
assumendo che sarebbe qualificabile come edificabile, ai fini di
quanto disposto dell’art. 81, primo coma, lettera b), del tuir,
solo il terreno incluso in un piano regolatore non solo adottato,
ma anche approvato dalla Regione.
Con il secondo motivo critica la sentenza, denunciando
insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per aver
addotto quale ulteriore motivo di conferma della legittimità
dell’accertamento il presunto riconoscimento, da parte del
contribuente con la domanda subordinata, dell’edificabilità del
suolo e dei presupposti per la tassazione della plusvalenza,
benché in misura inferiore.
Con

il

primo motivo del

ricorso

incidentale

l’amministrazione denuncia omessa motivazione per non avere il
giudice d’appello esplicitato, nel quantificare la plusvalenza in
lire 3.372.500, rispetto al valore accertato con l’avviso, di

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lire 24.420.000, le ragioni di tale rideterminazione del reddito
imponibile.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge,
sotto un primo profilo critica la sentenza impugnata per aver
rigettato l’eccezione concernente la mancata produzione di
documentazione del prezzo d’acquisto, assumendo come in sede
processuale graverebbe sul contribuente l’onere della prova circa
l’esistenza di un maggior costo d’acquisto ai fini della
fatti modificativi e/o estintivi della pretesa fiscale; sotto un
secondo profilo, deduce l’esistenza della preclusione, in ordine
alla produzione di notizie e dati, per avere la contribuente
omesso la risposta al questionario inviatole ai sensi dell’art.
32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
In tema di imposte sui redditi, infatti, le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a
formare il reddito imponibile secondo il d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, vanno individuate sulla base dell’ interpretazione
fornita dall’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con nedificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della
regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo:
l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti
sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza
che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti
sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la
nedificazione dello strumento urbanistico, in quanto la
valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al
momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto
imponibile, avente carattere istantaneo (Cass. n. 15282 del 2008;
Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25505).
Si rivela di conseguenza irrilevante la questione posta con
il secondo motivo del ricorso principale.

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determinazione della plusvalenza, vale a dire dell’esistenza di

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iSl4rE4IA TRIBUTARIA

Il primo profilo del secondo motivo del ricorso incidentale
è invece fondato.
Il contribuente, come si legge nella sentenza impugnata,

sosteneva che il prezzo di acquisto dell’area era diverso da
quello considerato dall’ufficio in sede di accertamento,
indicandolo in un certo ammontare, ma senza allegare
documentazione come lo stesso atto d’acquisto; e che l’ufficio
non aveva tenuto conto dell’INVIM pagata, e “della rivalutazione
di provenienza, a febbraio 1995, epoca della cessione”.
Il giudice di merito ha in proposito affermato che “non si
ritiene di accedere alla eccezione della mancata produzione della
documentazione del prezzo di acquisto da parte del contribuente”,
ed ha in proposito richiamato genericamente quanto disposto dalle
leggi n. 241/90 e n. 212/2000, laddove avrebbe anzitutto dovuto
affermare che l’onere della prova delle spese sostenute per
l’acquisto del bene, come ogni prova concernente le componenti
passive del reddito, gravava sul contribuente, salva
l’individuazione dei documenti, idonei a fornire tale
dimostrazione, e la verifica che essi effettivamente fossero in
possesso dell’amministrazione.
In conclusione, il ricorso principale deve essere
rigettato, mentre va accolto il primo profilo del secondo motivo
del ricorso incidentale, assorbito l’esame del primo motivo, la
sentenza deve essere cassata in relazione al motivo come accolto
e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo profilo del
secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo
motivo, e rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per
le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Campania.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

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del 135% calcolata nel periodo da maggio 1982, epoca del titolo

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