Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27154 del 04/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27154 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
rappresentata
in persona del Direttore pro terrpore,
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
)911
– ricorrente contro
DE VECCHI SILVIA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Russo,
presso il quale è elettivamente dcmiciliata in Roma al viale
Castro Pretorio n. 122;
–
contrari:corrente
–
avverso la sentenza della (immissione tributaria regionale
della Lombardia n. 55/38/06, depositata il 19 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
ricorrente e l’avv. Andrea Russo per la cantroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto
del
ricorso.
accertamento
notificazione
cittadino
residente
Italia
Data pubblicazione: 04/12/2013
no]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Carmissiane tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della
cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l’anno 1994 emessa
nei confronti di Silvia De Vecchi per non essere stato
regolarmente notificato l’atto presupposto, vale a dire l’avviso
consequenziale nullità dell’atto impugnato.
La contribuente resiste con controricorso.
mcazvi DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 60
del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ.,
assume che la notifica dell’avviso di accertamento andrebbe
effettuata applicando la disciplina di cui alla lettera e)
dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo non
reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto
della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, come
nella specie, con conseguente inammissibilità del ricorso diretto
tardivamente a contestare il merito della pretesa tributaria e
non già vizi propri della cartella di pagamento, ed essendosi
ormai consolidato l’avviso di accertamento, validamente
notificato e non impugnato Mtermini.
Can il secondo, deduce vizio di motivazione in ordine
all’affermata esistenza del domicilio fiscale della contribuente
a Milano in via Véttor Pisani al civico 16.
Il ricorso è infondato.
Secondo la sentenza impugnata, “dalla documentazione agli
atti risulta che la contribuente dal 27 agosto 1990 risiede in
Svizzera e da quella data non ha più presentato dichiarazione dei
redditi in Italia: l’ultimo damicilio fiscale in Italia,
documentato dall’ultima dichiarazione dei redditi per il 1990
risulta essere stato in via Vittor Pisani 16 Milano. Per contro
la contribuente è stata domiciliata, e lo è tuttora, in via
Vittor Pisani 19 Milano esclusivamente per la carica di
amministratore della SDV Immobiliare spa, come documentato dalla
dichiarazione IVA,” della stessa società. La notifica
di accertamento, da considerarsi perciò inesistente con
dell’accertamento alla contribuente, risalente al 22 noveMbre
1999, non avrebbe pertanto dovute essere effettuata al numero
civico 19, ma al civico 16; il messo camunale, di fronte alla
dichiarazione del custode del civico 19 di non conoscere la
contribuente, “avrebbe dovuto effettuare una ricerca finalizzata
ad individuare l’effettivo domicilio fiscale del destinatario
dell’atto da notificare”.
La sentenza impugnata è immune dai vizi ad essa addebitati
dell’avviso di accertamento prodremico rispetto alla cartella
impugnata, tanto più ove si consideri che “in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, camma 1,
lett. c), e) ed f) e dell’art. 58, comma 2, secondo periodo, del
d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600, laddove prevedono che le
disposizioni contenute nell’art. 142 cod. proc. civ. non si
applichino in caso di notificazione di atto impositivo a
cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile
dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione
deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso
di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 60, lett. e) cit.,
mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio
fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell’Albo, sia stata
accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica
per trasferimento della residenza all’estero” (Cass. n. 11759 del
2009, n. 8076 del 2010), variazione intervenuta, nella specie,
oltre nave anni prima della notificazione dell’atto impositivo
(in proposito, cfr. Càss. n. 8209 del 2008).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccoutenza e si liquidano
come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 2.025, oltre ad euro 200 per
esborsi.
Così deciso in Rama il 10 aprile 2013.
in ordine alla ritenuta invalidità della notificazione