Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11056 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22244-2015 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS),- Direzione Regionale Lazio in persona

del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 856/09/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 856/09/2015, depositata il 16 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto – unicamente con riferimento al capo di sentenza relativo alla disposta compensazione delle spese di lite – dal sig. Z.C. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e della Regione Lazio avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva nel resto accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2007.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre la Regione Lazio non ha svolto difese.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, lamentando come ingiustificata la disposta compensazione delle spese di lite, a fronte dell’integrale accoglimento del ricorso con annullamento della cartella impugnata, non sussistendo quelle “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, idonee a sorreggere l’esercizio da parte del giudice di merito del potere discrezionale di compensazione delle spese del giudizio.

Il motivo è manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata ha sostanzialmente affermato che l’accoglimento del ricorso del contribuente in relazione all’eccepita prescrizione del credito tributario integrerebbe di per sè i presupposti che legittimano il giudice di merito a disporre la compensazione delle spese di lite, al di fuori dell’ipotesi della reciproca soccombenza, secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis al presente giudizio.

Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, la CTR, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, giusta il richiamo dell’allora D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’art. 92 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare – proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame – come “le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11222; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2016, n. 26137; si veda anche, per una tipizzazione di massima delle situazioni che possano ricondursi nell’ambito della citata norma, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016, n. 24234).

In tale vizio è incorsa dunque la decisione impugnata nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite unicamente al rilievo dell’eccepita prescrizione, atteso che la notifica di una cartella di pagamento per un credito tributario ormai prescritto pone il contribuente in condizione di dover necessariamente impugnare l’atto per impedirne l’acquisizione di definitività, sicchè la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.

Nè, riguardo alla difesa svolta dall’agente della riscossione, secondo cui l’eventuale condanna alle spese dovrebbe essere disposta nei confronti del solo ente impositore, risulta che il giudice di primo grado, nell’accogliere nel merito il ricorso del contribuente, abbia escluso la concorrente legittimazione passiva di Equitalia Sud S.p.A. In proposito va osservato che, se è vero che l’agente della riscossione agisce su richiesta dell’ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità, che giustifica la condanna in solido (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 10 novembre 2011, n. 23459; Cass. sez. 6-2, 1^ settembre 2016, n. 17502; Cass. sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2017, n. 2570).

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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