Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10995 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23080/2015 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato MATTIA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE OSNATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 988/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata

il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che M.U. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza resa dalla CTP di Caltanissetta, depositata il 15 luglio 2010, in esito alla quale era stata emessa, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’ordinanza di correzione del 17.2.2011;

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 38 e art. 327 c.p.c.;

Considerato che il ricorrente, dopo avere premesso che la sentenza del giudice di primo grado era stata notificata allo stesso ricorrente presso la di lui residenza e non al procuratore domiciliatario, ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata, postulando che la tempestività dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado in relazione all’ambiguità del contenuto della decisione della CTP di Caltanissetta, successivamente corretta;

Considerato che la censura è infondata;

Considerato che la CTR ha fatto corretta applicazione del principio, espresso da questa Corte, secondo cui il disposto di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4 – secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione e non già quando l’errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ipotesi, una eventuale correzione dell’errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell’impugnazione (Cass. S.U. 18 ottobre 2012 n. 17836, che in motivazione richiama Cass. 7 dicembre 2004 n. 22933; Cass. 26 novembre2008 n. 28189 e Cass. 11 settembre 2009 n. 19668; Cass. 6969/06; Cass. n. 22185/2014);

Considerato che, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente escluso che la sentenza di primo grado contenesse ambiguità in ordine alla sua decisione proprio in ragione dell’univoco significato che alla stessa doveva attribuirsi in relazione alla sua motivazione ed al riscontrato lapsus calami nel dispositivo quanto all’affermazione di accoglimento del ricorso del contribuente;

Considerato che proprio tale affermazione, pienamente condivisibile in relazione alle ragioni della decisione poste a base della sentenza resa dalla CTP di Caltanissetta n. 196/3/10, depositata il 15.7.2010,che questa Corte ha potuto visionare in relazione alla tipologia del vizio processuale alla stessa prospettato, esclude l’idoneità dell’emissione dell’ordinanza di correzione della sentenza di prime cure ad integrare il dies a quo ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado;

Considerato che, correttamente, la CTR ha quindi ritenuto inammissibile l’appello proposto e che non occorre esaminare la questione relativa alla invalidità della notifica della sentenza non dedotta in appello;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che le spese seguono la soccombenza, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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