Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11193 del 08/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.08/05/2017), n. 11193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3676/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MAX SNC DI P.M. & C., in persona del socio
amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 975/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata l’11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Max s.n.c. di cartella di pagamento portante IVA per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R., in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, previa dichiarazione di mancanza di legittimazione passiva in capo ad Equitalia Nord s.p.a., aveva riformato integralmente la decisione di primo grado, annullando la cartella impugnata.
Il Giudice di appello, riteneva che il credito di imposta, risultando dalla dichiarazione della quale vi era omessa presentazione, non poteva subire disconoscimento per l’anno successivo in base ad un controllo cartolare ma attraverso previa emissione di motivato avviso di accertamento.
La Società resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, laddove la C.T.R. aveva deciso sulla base di una questione introdotta inammissibilmente dal contribuente in sede di memoria in primo grado, malgrado tale inammissibilità fosse stata riproposta nel giudizio di appello, è infondato laddove dalla lettura degli atti (integralmente riportati in controricorso) emerge la legittimità della questione sollevata in virtù di quanto esposto nella comparsa di costituzione in primo grado dall’Agenzia delle Entrate.
2. Con il secondo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 55 – la ricorrente, censura la C.T.R. per avere ritenuto, pur riconoscendo l’omissione della dichiarazione per il periodo di imposta 2006, detraibile il credito maturato in quell’anno nell’anno successivo.
3. Sulla materia, oggetto del contendere, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito, in materia, che la neutralita. dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (v. Cass. SS.UU. n. 17757/16).
4. Applicando tali principi alla fattispecie il mezzo è fondato non essendo necessaria l’emissione di avviso di accertamento, come ritenuto dal Giudice di appello, ma solo l’accertamento in concreto da parte del Giudice di merito in ordine alla esistenza del credito stesso; accertamento, nella specie, mancato.
5. Ne consegue, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Veneto la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017