Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11204 del 08/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/05/2017), n. 11204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28173-2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2445/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
M.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Equitalia Sud spa (che resiste con controricorso) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2445/06/2015, depositata in data 24/04/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2004 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della decisione impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 132 e 276 c.p.c., art. 119 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, rilevando che la decisione della C.T.R. contiene una motivazione in alcun modo correlata ad i motivi di appello ed all’oggetto del contendere.
2. Il medesimo ricorrente, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ha chiesto, con memoria, dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto dell’accoglimento, da parte della C.T.R. dei Lazio adita, nelle more del presente giudizio di cassazione, di istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., presentata contestualmente, in relazione alla stessa decisione qui impugnata.
3. Preso atto di quanto sopra esposto, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad Impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (cfr. Cass. SU 25278/2006; Cass. 23515/2007; Cass. 17585/2012).
Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’ oggetto del contendere e delle sue peculiarità processuali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. 3542/2017: “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia dei contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, dei ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”; Cass. 13636/2015).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese dei presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017