Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11347 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul corso 7978/2014 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELFIDARDO

60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BEATRICE SURACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA SURACE;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 230/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. D.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Allianz s.p.a. e G.M. avverso la sentenza del 17 giugno 2013, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Palmi del maggio 2012, che aveva respinto la domanda con la quale esso ricorrente nell’ottobre del 2007 aveva chiesto nei confronti degli intimati il risarcimento di danni asseritamente sofferti, per essere stato investito dall’autovettura di proprietà e condotta dal G. ed assicurata presso l’Allianz, durante una manovra di retromarcia.

2. Al ricorso ha resistito la società con controricorso, mentre il G. non ha svolto attività difensiva.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità. La proposta è stata notificata agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. L’Allianz ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore. Queste le ragioni.

2. Il ricorso è stato sottoscritto da un difensore che risulta nominato con procura rilasciata a margine, la cui sottoscrizione è stata, però, autenticata dal “responsabile dell’ufficio Matricola della Casa Circondariale di (OMISSIS) ai sensi della L. n. 15 del 1968”, che, però, risulta abrogata dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 77.

L’autenticazione è stata fatta, pertanto, sulla base di un testo normativo non più in vigore e, peraltro, esso non avrebbe potuto consentire, quando era vigente l’esercizio del potere di autentica, data l’esclusione della pertinenza della normativa dall’ambito giurisdizionale.

2. D’altro canto, se si apprezzasse l’esercizio del potere alla stregua del D.P.R. citato, l’ambito dell’oggetto della sua disciplina, siccome fissato dall’art. 2, escluderebbe che una giustificazione di esso possa rinvenirsi nell’art. 21, dello stesso D.P.R..

3. Si rileva, invece, che nella specie non potrebbe soccorrere nemmeno l’applicazione dell’art. 123 del c.p.p., dato che esso, non solo riferisce il relativo potere al direttore della struttura di detenzione, mentre qui esso è stato esercitato da un responsabile di un ufficio, quello matricola (sicchè non si potrebbe evocare come pertinente, sebbene sulla base del nuovo contesto normativo, il precedente di cui a Cass. civ. n. 5160 del 1981, che ebbe a statuire che: “E’ valida, a norma dell’art. 83 c.p.c., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314 c.c., comma 12) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall’art. 80 c.p.p., poichè, da un lato – alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertà del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo Esercizio della difesa di esso – deve ritenersi che l’indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltà, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorchè estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall’altro lato, le modalità e l’efficacia dell’attività di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell’autorizzazione a redigere Atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 c.c.”), ma, soprattutto, si riferisce a dichiarazioni che sono equiparate a quelle che sarebbero ricevute dall’autorità giudiziaria, che sembrano concernere l’ambito del processo penale e comunque non un potere di autentica (si veda Cass. pen., n. 42151 del 2010 secondo cui: “La disposizione di cui all’art. 123 c.p.p., riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all’imputato detenuto nell’ambito del procedimento e non ogni corrispondenza privata dello stesso, ancorchè indirizzata all’autorità giudiziaria”).

4. Ne segue che non è possibile ritenere che la procura rilasciata a margine del ricorso con sottoscrizione autenticata dal detto responsabile equivalga ad una procura conferita con scrittura privata autenticata.

Nemmeno è possibile rinvenire nella procura una qualche forma di conferimento riconducibile ad una norma dell’ordinamento.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile e non è necessario interrogarsi sull’applicabilità del’art. 182, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, atteso che esso non trova applicazione al processo.

5. Il Collegio condivide, peraltro, anche la gradata valutazione di inammissibilità dei motivi, di cui alla proposta.

Infatti, il primo motivo denuncia la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., fatta in modo inidoneo (cioè senza il rispetto dei principi di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 16598 del 2016 e Cass. n. 11892 del 2016), perchè, in realtà, si duole della valutazione delle risultanze probatorie in violazione dei limiti entro i quali la motivazione su di esse è consentita dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Il secondo motivo non osserva l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto vi si evocano la mancata risposta a rendere l’interrogatorio formale e una dichiarazione su un modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma riguardo a tali atti non si fornice l’indicazione specifica nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

Vi è, in fine, inammissibilità del terzo motivo, perchè si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, al di fuori dei presupposti indicati sempre da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014 per la ricorrenza del vizio di mancanza della motivazione.

6. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese giudiziali, liquidate in Euro cinquemiladuecento, oltre duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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