Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11362 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23687-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente

Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LORELLA FRASCONA’ e LOREDANA DI SALVO;

– controricorrente –

nonchè contro

GARDEN DI P. G. & C. S.A.S.;

– intimata –

nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentantè, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3484/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Garden di P. G. & C. s.a.s., dell’I.N.A.I.L. (che resiste con controricorso) e dell’I.N.P.S. (che resiste con controricorso e formula ricorso incidentale), avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando la decisione del locale Tribunale, ha ritenuto, per quanto in questa sede ancora rileva, l’insussistenza del credito oggetto di intimazione di pagamento e del diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata per essere prescritti i crediti di cui alla cartelle di pagamento notificate alla società e relative a contributi dovuti all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.;

– ad avviso della Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;

Rilevato che:

– in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si è richiamata, a sostegno dell’infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale, Cass., Sez. Un., n. 23397 del 17 novembre 2016;

– con la successiva memoria, l’I.N.P.S. ha evidenziato che, come peraltro già posto in rilievo nel controricorso incidentale, la cartella n. (OMISSIS) si differenziava dalle altre per aver formato oggetto di giudizio di opposizione definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 20072 dell’8 novembre 2004, passata in giudicato (sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società per mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5);

Ritenuto che:

– la questione specificamente posta dall’I.N.P.S. solleva il problema se per determinare la conversione del termine di prescrizione, la sentenza passata in giudicato, debba essere “di condanna”, come esplicitamente sancito dall’art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l’esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere – come parrebbe evincersi da Cass. 26 gennaio 2017, n. 2003 (ancorchè in un contesto di contrapposizione ad una sentenza di mero accertamento) ovvero se la ratio dell’art. 2953 cod. civ. sia quella della necessità della consacrazione di un titolo attraverso le garanzie del processo giurisdizionale e dell’instaurazione del contraddittorio, con possibilità di difesa dinanzi al giudice nonchè della decisione di tale organo terzo (con la conseguenza che l’effetto autoritativo della sentenza – pur di rigetto ovvero di inammissibilità dell’opposizione – renderebbe operativo l’art. 2953 c.c.);

– la suddetta questione è meritevole di approfondimento;

– non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

PQM

La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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