Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11679 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10622/2011 R.G. proposto da:
Roma Capitale, già Comune di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv.
Angela Raimondo, elettivamente domiciliata presso gli uffici
dell’Avvocatura capitolina in Roma alla via del Tempio di Giove n.
21, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla piazza
Apollodoro n. 26, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 53/10/10 depositata il 2 marzo 2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso, in subordine cessazione della materia del contendere.
Udito l’Avv. Nuri Venturelli per la controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza che in primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Elisa C. per la TARSU degli anni 2001 e 2002.
Argomentava il giudice d’appello che l’atto di gravame non era stato notificato tramite ufficiale giudiziario, bensì tramite messo comunale, senza essere accompagnato dal deposito di copia presso la segreteria del giudice a quo, invece prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.
Roma Capitale, già Comune di Roma, ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
La contribuente resiste mediante controricorso; con la memoria illustrativa, assume tuttavia di aver versato la tassa nelle more di questo giudizio e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, e art. 53, comma 2, per aver il giudice d’appello ritenuto necessario il deposito presso il giudice a quo di una copia dell’atto di gravame notificato tramite messo.
2. Il ricorso è fondato.
Risalendo all’anno 2009, l’appello di che trattasi è soggetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, conv. L. n. 248 del 2005.
Con prescrizione abrogata solo dal D.Lgs. n. 175 del 2014, la norma stabiliva che “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Era sorta questione di coordinamento fra tale disposizione e quella che accorda agli enti impositori la facoltà generale di notificare tramite messo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4).
La questione è stata risolta dalla Corte enunciando il principio che qui si condivide e ribadisce: la notifica tramite messo equivale alla notifica tramite ufficiale giudiziario, sicchè, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria di inammissibilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2, trovando applicazione la regola dell’art. 123 disp. att. c.p.c., in virtù della quale l’ufficiale giudiziario – e quindi anche il messo notificatore – deve dare immediato avviso della notificazione dell’appello al cancelliere del giudice a quo (Cass. 28 aprile 2014, n. 9319, Rv. 630419; Cass. 13 luglio 2016, n. 14273, Rv. 640538).
3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; il giudice di rinvio esaminerà anche le deduzioni della contribuente relative al pagamento medio tempore effettuato e alla sua portata satisfattiva; quindi, regolerà le spese processuali, se del caso in base a soccombenza virtuale.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017