Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11951 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29865-2015 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SS. PIETRO E
PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TOMASSINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FRANCIOSI;
– ricorrente –
contro
SAISEB TOR DI VALLE SPA, in persona del Consigliere delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo
studio dell’avvocato IRENE PELLICCIARI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5298/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il ricorso proposto da O.G. contro Saiseb Tor di Valle spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 24.9.2015, che, a sua volta aveva rigettato l’appello a sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la domanda proposta L. n. 346 del 1976, ex art. 4 per asserita usucapione ultraquindicinnale del fondo in (OMISSIS), mq. 16120 appare infondato perchè a prescindere dalla circostanza che è carente nella esposizione dei fatti di causa e generico nella denunzia di violazione di legge, non considera che, in relazione alla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3 la sentenza impugnata ha evidenziato il rispetto della procedura, senza che in sede di ricorso sia stata data alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la ricostruzione della Corte d’Appello di Roma non sia congrua;
considerato che la norma prevede che la richiesta di riconoscimento della proprietà è resa nota mediante affissione per novanta giorni all’albo del comune e che è ammessa opposizione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica e nella specie la sentenza dà atto che è stata disposta l’affissione per 90 giorni e disposta la notifica all’intestataria del terreno e che l’opposizione è stata proposta il 18.10.2001 entro il termine di 90 giorni dalla notifica del decreto perfezionatasi l’8.6.2001, tenuto conto della sospensione feriale;
considerato che, quanto al vizio di motivazione, poichè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (cfr. ex multis Cass. 10.06.2016, n. 11892; Cass. SU 7.04.2014, n. 8053).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esporsi oltre accessori e spese forfetizzate in misura del 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017