Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11840 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28615-2012 proposto da:

BULGARI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE UO GESTIONE

PROCEDIMENTI LOTTA EVASIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA

LORENZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata l’11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Bulgari Italia s.p.a. in data 21 dicembre 1993 richiedeva la variazione catastale a seguito di modifiche strutturali apportate ad immobili di sua proprietà. A fronte dell’inerzia dell’Ufficio nel procedere alle variazioni catastali, in data 19 marzo 1999 reiterava la richiesta di riclassificazione con procedura DOCFA. Successivamente, in data 28 maggio 2002, chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso per Ici nel 1999 sul presupposto che l’imposta era dovuta, sulla base del valore definitivamente attribuito, con decorrenza dal 1993, momento di presentazione dell’originaria richiesta di variazione catastale, posto che quella presentata nel marzo 1999 costituiva mera reiterazione della prima. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso dell’Ici a far data dal 19 marzo 1999, data di presentazione dell’istanza di variazione a norma del D.M. n. 701 del 1994, e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo un motivo. Si è costituita in giudizio con controricorso Roma capitale.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 ed al D.Lgs. n. 342 del 2000, art. 74. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere non spettasse il rimborso della maggiore imposta Ici versata nell’anno 1999 per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 18 marzo 1999 in quanto la variazione catastale formalizzata nel marzo 1999 doveva retroagire fino al 1993, momento della originaria richiesta di variazione sulla quale l’agenzia del territorio non avevo provveduto.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo è fondato. Occorre premettere che non è oggetto di contestazione il fatto che la denuncia di variazione presentata il 19 marzo 1999 corrisponde a quella che la contribuente aveva già presentato nel 1993 e che, nella perdurante inerzia dell’Ufficio, la contribuente ha attivato solo il 19 marzo 1999 la procedura c.d. DOCFA, con proposta di rendita che è stata accettata dall’Agenzia del territorio.

Questo collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui, nel caso accertato di presentazione di istanza di attribuzione di rendita con procedura DOCFA di contenuto identico ad altra istanza precedentemente inoltrata e sulla quale non è stato provveduto, deve essere attribuito alla seconda istanza il carattere di atto meramente reiterativo e sollecitatorio, stante l’inerzia dell’Ufficio, della originaria richiesta di variazione, che manteneva quindi la sua efficacia (cfr. Cass. n. 18439 del 26/10/2012; Cass. n. 29139 del 23/10/2008). Pertanto alla contribuente spetta il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata nel periodo tra il 1 gennaio 1999 ed il 18 marzo 1999.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dell’intero giudizio di compensano in considerazione dell’affermarsi del principio giurisprudenziale richiamato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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