Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11940 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7630-2014 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA
27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
P.F., ANAS SPA, in persona del Direttore centrale pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARONCINI 58, presso
lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentati e difesi
dall’avvocato P.F.;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 388/2013 del TRIBUNALE di LANUSEI, depositata
il 30/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che M.M. ha proposto il 21 marzo 2014 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 388/2013 del tribunale di Lanusei, resa il 30/10/2013;
che l’intimato avv. P. ha resistito con controricorso e controricorso incidentale condizionato;
che alle parti è stata comunicata, ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. e art. 380 bis 1 c.p.c. (cfr L. n. 197 del 2916, art. 1 – conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 168 del 2016), proposta del relatore in cui è stata prospettata la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè, trattandosi di decisione esclusivamente sulla competenza, avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento necessario di competenza; che parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso;
che parte resistente ha respinto la richiesta di compensazione delle spese contenuta nella dichiarazione di rinuncia e ha chiesto la liquidazione in proprio favore;
ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; SU 7378/13; 9857/11);
rilevato che si deve far luogo a emissione di ordinanza, come disposto dagli artt. 390 e 391 cp.c. anch’essi novellati dalla L. n. 197 del 2016, peraltro in conformità alla giurisprudenza consolidatasi (SU 19057/2010; Cass. 14922 del 16/07/2015);
ritenuto che l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso principale fa venir meno il dovere di pronunciare sul ricorso incidentale, che era condizionato all’accoglimento del principale;
ritenuto qantò alla liquidazione delle spese di lite in favore di parte resistente si provvede in dispositivo in relazione al valore controverso;
ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. (Cass. 19560/15);
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 600 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017