Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11948 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4073-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F e P.IVA (OMISSIS), in persona del

responsabile del contenzioso della Direzione Regionale Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE’ CALBOLI 60,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI BUTTA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22909/2014 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

17/11/2014 e depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale e F.C., che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale di Roma 17.11.2014 che ha accolto l’appello della F. annullando parzialmente la diffida di pagamento/condannando in solido alle spese Equitalia e Roma Capitale.

La sentenza statuisce che la notifica della cartella posta a fondamento della diffida era avvenuta a mani del portiere e non vi era prova del successivo invio della raccomandata e le spese seguivano la soccombenza.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 139, 140 e 156 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 perchè Equitalia è autorizzata alla notifica a mezzo posta; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione sulla condanna alle spese.

Le censure sono infondate.

In ordine alla prima, la sentenza ha richiamato Cass. 22343/2009, 7667/2009, 17915/2008 circa la necessità della successiva spedizione della raccomandata in caso di notifica al portiere e non rileva il fatto che ciò avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario o per posta, mancando la prova della ricezione e della conoscenza da parte del destinatario, non risultando completo il procedimento (Ndr: testo originale non comprensibile).

In ordine alla seconda la ormai consolidata più recente giurisprudenza ha dato continuità all’indirizzo che giustifica la condanna in solido affermato da Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass. 20.11.2007 n. 27154 mentre in precedenza vi era un diverso orientamento (Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279).

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese delle controparti in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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