Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11481 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12279/2016 proposto da:
F. & F. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO
SCARPANTONI;
– ricorrente –
contro
D.D.P., D.D.N., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DEL SERAFICO 90, presso lo studio dell’avvocato MANLIO GIUSEPPE
POSSENTI, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO MARIA FERRARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società F. & F. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di D.D.N. e D.D.P., avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a condannarla – per quanto in questa sede ancora rileva – alla demolizione delle parti del muro di contenimento e del fabbricato da essa edificati a distanza inferiore a cinque metri dal confine col fondo delle D.D.;
– D.D.N. e D.D.P. hanno resistito con controricorso;
– il legale rappresentante della società ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto anche dal suo difensore;
– la rinuncia non è stata accettata dalla parte intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015).
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017