Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11511 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9642-2016 proposto da:
R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MASSIMO CARLIN;
– ricorrente –
contro
M.G., S.G., rappresentati e difesi dagli
Avvocati ROMANO Burrosso e ANDREA GRAZIANI, con domicilio eletto
nello studio di quest’ultimo in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
31/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Trieste, con ordinanza in data 31 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto da R.M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 571 del 2015, resa nella controversia con S.G. e M.G.;
che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello la R. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 aprile 2016;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;
che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 31 dicembre 2015, il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto l’8 aprile 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 31 dicembre 2015;
che contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c.è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017