Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27054 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27054 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 10291-2012 proposto da:
SANTORO DOMENICO C.F. SNTDNC31PO4D189M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente2013
2712

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

Data pubblicazione: 03/12/2013

rappresentato e

difeso

dagli

avvocati

CORETTI

ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 468/2011 della CORTE D’APPELLO

547/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2014. r.g.n.

R.G. 10291/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2218/2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone,
in parziale accoglimento della domanda proposta da Domenico Santoro nei

soltanto gli interessi legali sulle somme pagate in ritardo e costituenti, secondo
quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 497/1988 e
288/1994, la rivalutazione monetaria del trattamento ordinario di
disoccupazione agricola, corrisposto nella misura di 800 lire giornaliere per gli
anni domandati, fissando la decorrenza dal 121 0 giorno successivo alla data di
presentazione della domanda amministrativa di indennità di disoccupazione
agricola e sino al saldo di cui all’estratto informatico.
Il Giudice, infatti, rigettava la domanda di pagamento della rivalutazione
monetaria per gli anni antecedenti al 1988, perché prescritta, e per gli anni
successivi, per l’avvenuta corresponsione delle somme relative, come
documentata dall’istituto, rigettando pure la domanda di pagamento degli
interessi legali per l’asserito ritardo nel pagamento dell’indennità non
adeguata, perché rimasta sfornita di prova.
Il Santoro proponeva appello avverso la detta sentenza e la Corte
d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 125/2006 dichiarava inammissibile il
gravame per il decorso del termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..
Tale decisione veniva cassata da questa Corte di Cassazione con sentenza
n. 17523/2008, che riteneva carente l’accertamento operato dalla Corte
territoriale in ordine alle modalità della notificazione della sentenza di primo
grado, con riguardo all’individuazione del destinatario della medesima, ai fini
1

confronti dell’INPS, condannava il convenuto a corrispondere al ricorrente

della decorrenza del termine breve di impugnazione anche per il notificante, e
rimetteva la causa davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria per
procedere all’indicato accertamento e, in caso di ammissibilità dell’appello,
all’esame del merito dell’impugnazione.

depositata il 19-4-2011, dichiarava inammissibile l’appello, compensando le
spese dei giudizi di secondo grado, di cassazione e di rinvio.
In sintesi la Corte di Reggio Calabria accertava che la notifica della
sentenza di primo grado, fatta all’INPS presso il procuratore nominativamente
indicato e nel domicilio eletto, era idonea a far decorrere il termine breve
dell’impugnazione anche nei confronti del notificante, il quale aveva avuto
contezza che, in effetti, destinatario era stato il rappresentante processuale della
controparte, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità
dell’impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza il Santoro ha proposto ricorso con due
motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’INPS ha resistito con controricorso.
Infine il Santoro ha depositato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni
del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 383 e 384
c.p.c., si lamenta che la Corte di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio,
avrebbe assunto la propria decisione in contraddizione con quanto affermato
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17523/2008.

2

Riassunta la causa e costituitosi l’istituto, la Corte di rinvio con sentenza

Il motivo è infondato essendosi la Corte di Appello attenuta rigorosamente
alle indicazioni offerte nella sentenza di Cassazione con rinvio della Suprema
Corte. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato che l’accertamento operato
dalla Corte di Catanzaro in ordine alla modalità della notifica della sentenza di

medesima ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (cfr. pag.
4 della decisione) . La Corte di legittimità ha quindi ribadito il principio di
diritto per cui la notificazione è idonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione anche per il notificante soltanto se fatta al procuratore costituito
in giudizio a norma degli artt. 285 e 170 primo comma c.p.c. mentre tale
decorrenza deve escludersi allorché la medesima notifica sia indirizzata alla
parte personalmente anche se la notifica sia di fatto avvenuta a mani del
difensore (pag. 5 della sentenza). Ora la Corte territoriale in sede di rinvio ha
compiuto scrupolosamente gli accertamenti demandati ed ha osservato che la
notifica, sebbene fatta all’INPS in persona del legale rappresentante, doveva
intendersi come eseguita al procuratore in virtù di molteplici elementi descritti
analiticamente in sentenza. La notifica era stata eseguita su richiesta dei
procuratori della parte privata, la notifica indicava dopo l’INPS ” l’Avv.to
M.G. Carnovale nel domicilio indicato”; l’avvocato Carnovale era il
procuratore dell’INPS che aveva eletto domicilio presso gli Uffici
dell’Avvocatura siti in Crotone Via G. Deledda n. 1 (come emergeva
dall’intestazione della sentenza), ove era avvenuta la notifica stessa.
Indipendentemente, quindi, dalla giurisprudenza (Cass. n. 13546/09 e Cass. n.
9712/11) che ritiene che la notificazione della sentenza alla parte presso il
procuratore costituito sia equivalente alla notificazione al procuratore stesso ex
3

primo grado era carente con riguardo alla individuazione del destinatario della

artt. 280 e 170 c.p.c. (pur richiamata in sentenza); la Corte di Reggio Calabria

ha comunque accertato in base agli elementi prima riportati che la notifica è
stata eseguita (cfr. ultimo rigo pag. 3 del provvedimento impugnato) in
sostanza non alla parte personalmente, ma al suo procuratore che ne ha

coerente con la decisione di rinvio e ne rispetta in pieno le indicazioni.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art., 384 comma secondo c.p.c. in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c.,
nonché degli artt. 326 e 327 c.p.c., ed ancora si lamenta l’illogicità, erroneità e
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la
notificazione era stata indirizzata alla parte personalmente ed a fini esecutivi
all’INPS in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla sede INPS di Crotone
ed era stata ricevuta da un impiegato INPS.
Il motivo appare infondato. La Corte di Reggio Calabria ha ottemperato
alle indicazioni della Corte di Cassazione ed ha accertato che la notificazione
della sentenza in sostanza era stata eseguita al procuratore e non alla parte
personalmente, il che è stato accertato in base agli elementi prima ricordati in
base ai quali si deve ritenere non decisiva la circostanza che la notificazione sia
stata indirizzata all’INPS in persona del legale rapp.te pro-tempore, stante la
presenza delle ulteriori circostanze evidenziate nella sentenza impugnata. La
motivazione pertanto appare congrua, rispettosa della decisione di rinvio della
Corte di legittimità e coerente con la giurisprudenza in materia; mentre le
censure si rivelano in sostanza di mero fatto, dirette – inammissibilmente in
questa sede – a sindacare un accertamento di merito motivato con riferimento a
precisi elementi fattuali ed immune da vizi logico-argomentativi.
4

ricevuto copia nel domicilio eletto. Pertanto la sentenza impugnata è in toto

Il ricorso va pertanto respinto.
Infine, stante l’epoca di presentazione del ricorso e la sua natura non si

PA

provvede sulle spese (ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente
al d.l. n. 269/2003, conv. in 1. 326/2003).

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Roma 26 settembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

P.Q.M.

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