Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11985 del 15/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 15/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.15/05/2017),  n. 11985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27890-2015 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA L.L. E C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO

TOMASELLI;

– ricorrente –

contro

AMBROSI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 29, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO TOSCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata in

data 24/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Fabrizio Tomaselli e Vincenzo Toscano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 26 giugno/1 luglio 2003 la AMBROSI s.p.a. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Brescia, avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto dalla Azienda Agricola L., per l’importo di Euro 77.994,65, quale differenza fra l’ammontare di nove fatture emesse per forniture di latte negli anni 1995-1996-1997, e gli acconti versati per detti titoli, assumendo che si trattava di somme trattenute per legge, come da annotazione riportata sulle medesime fatture “prelievo supplementare da trattenere”, per cui nulla doveva. Contestualmente evocava in giudizio anche la A.G.E.A. (già AIMA), il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell’economia e delle finanze, nei cui confronti proponeva azione di manleva; in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato che quale delegata ex lege della p.a. fosse ritenuta creditrice della somma di Euro 41.800,85 nei confronti dell’ingiungente, quale differenza tra le somme trattenute alla Azienda Agricola L. e le maggiori somme richieste dall’AGEA per i medesimi anni.

Instaurato il contraddittorio, resisteva l’opposta, precisando di avere proposto ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e che aveva ottenuto una sentenza favorevole di annullamento della sanzione emessa nei suoi confronti dall’AIMA. Si costituivano anche le Pubbliche Amministrazioni citate, eccependo il difetto di legittimazione passiva di entrambi i Ministeri, estranei alla vicenda de qua, nonchè la improponibilità della domanda monitoria per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che il prelievo supplementare non costituiva sanzione, nè prestazione di natura tributaria, bensì provvedimento di natura amministrativa, sia quanto alla determinazione della quota latte spettante, sia relativamente alla determinazione dell’eventuale prelievo supplementare, che radicava la competenza del giudice amministrativo. Il giudice adito dichiarava la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall’Ambrosi; quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendola rimessa all’A.G.O., riguardando una questione di fornitura di latte, che l’opponente aveva ammesso di avere ricevuto, rigettava l’opposizione, con conferma del d.i..

In virtù di rituale appello interposto dalla Ambrosi s.p.a. unicamente nei confronti dell’Azienda Agricola L., la Corte di appello di Brescia, nella resistenza della appellata, ritenuto che non dovesse procedersi a norma dell’art. 332 c.p.c., in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava il difetto di giurisdizione del g.o. a conoscere della intera controversia, provvedendo a disporre in ordine alle restituzioni.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che le due questioni poste con il giudizio in questione (sia in monitorio sia in riconvenzionale) si identificavano sotto il profilo della giurisdizione, attenendo entrambe all’esercizio del potere amministrativo correlato alle quote latte, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che il prelievo supplementare non costruirebbe sanzione amministrativa.

L’Azienda Agricola L. ha presentato ricorso per regolamento di giurisdizione, cui ha replicato con controricorso l’Ambrosi s.p.a..

In prossimità della pubblica udienza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La parte ricorrente sostiene che nella fattispecie sussista la giurisdizione del giudice ordinario, giacchè diversamente da quanto statuito dalla corte distrettuale, la giurisprudenza di legittimità allorchè ha provveduto a dirimere controversie fra privati in materia di diritti di prelievo supplementare di latte vaccino e suoi derivati, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, ha riconosciuto la giurisdizione del g.o., non venendo peraltro in rilievo nella specie neanche la esistenza di un atto amministrativo. Precisa la ricorrente che la controversia non attiene al momento applicativo del prelievo supplementare, ma riguarda il rapporto con il primo acquirente del latte.

Il ricorso è fondato.

Come questa corte ha già avuto modo di rilevare (Cass., Sez. un., 4 febbraio 2009 n. 2635; Cass., Sez. un., 12 dicembre 2006 n. 26421), anche se la disciplina dell’attribuzione delle quote latte è connotata da numerosi profili pubblicistici, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione è necessario avere specifico riguardo alla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo solo ove sia contestato l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione di natura discrezionale. Nella specie, diversamente da quanto rilevato dalla corte territoriale, la questione controversa attiene all’accertamento dell’esistenza del credito vantato dall’Azienda Agricola L. nei confronti dell’AMBROSI s.p.a., alla qualificazione giuridica e alla validità del contratto intercorso tra privati avente ad oggetto la fornitura di latte e all’interpretazione della clausola annotata sulle fatture “prelievo supplementare da trattenere”.

In rapporto alla domanda principale di restituzione degli importi trattenuti dalla società casearia a titolo di prelievo supplementare, correlata alla domanda riconvenzionale spiegata nella qualità di delegata ex lege della pubblica amministrazione nella causa principale, è sorta la questione di giurisdizione.

Nella domanda dell’azienda attrice la somma di cui si pretende il pagamento costituisce un credito sul quale è maturato un diritto pieno alla riscossione, in quanto corrispondente ad una prestazione, con la conseguenza che della controversia deve occuparsi l’A.G.O., non avendo alcuna incidenza al riguardo la natura della posizione soggettiva azionata dalla s.p.a. AMBROSI, oggetto della connessa domanda riconvenzionale, in conformità a quanto più volte deciso da queste stesse SS.UU. in occasioni analoghe, nelle quali si è rilevata la inammissibilità dell’eccezione o domanda riconvenzionale soggetta alla giurisdizione di giudice diverso rispetto a quello adito in via principale (Cass., Sez. un., 22 marzo 2017 n. 7303; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2013 n. 9534; Cass., Sez. un., 21 ottobre 2005 n. 20337; Cass., Sez. un., 17 marzo 1998 n. 2874, Cass., Sez. un., 14 gennaio 1992 n. 325). Infatti l’analogia è inapplicabile nell’interpretazione delle norme processuali e l’incidenza della connessione sulla competenza non è di regola assimilabile a quella sulla giurisdizione tra differenti giudici ordinari e speciali.

In altri termini, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicistici, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera di pubbliche autorità, quale è l’AIMA (ora AGEA), non incide sull’oggetto della causa, per come essa è stata proposta dall’attrice, avendo questa fatto valere nei confronti della società convenuta il suo preteso diritto al riaccredito della parte di corrispettivo in precedenza accantonato secondo la previsione di legge, ed opponendosi a ciò la società convenuta, che rivendica invece a sè il diritto di trattenere detta quota in qualità di delegata ex lege della pubblica amministrazione. Fondata o meno che questa pretesa sia, nel merito, rispetto ad essa non gioca alcun ruolo l’eventuale esercizio di poteri autoritativi ad opera della pubblica amministrazione. Non è qui infatti questione di una qualsivoglia valutazione discrezionale, da cui possa esser condizionata la suddetta pretesa restitutoria, ma si tratta unicamente di procedere all’accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorchè non più vincolata al prelievo; ed una tale verifica dipende esclusivamente dall’applicazione di criteri posti (o ricavabili) dalla legge, restando sottratta ad ogni discrezionalità amministrativa.

L’interpretazione dei documenti contrattuali e della loro qualificazione giuridica e pertanto la controversia avente ad oggetto dette convenzioni, rispetto ai quali il privato ha una posizione di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Le parti vanno, pertanto, rimesse dinanzi a diversa Sezione della medesima Corte di appello di Brescia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti, anche per le spese di legittimità, dinanzi a diversa Sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA