Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12170 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28349-2014 proposto da:
D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
58, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA DEL BUFALO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA NARDI;
– ricorrente –
contro
IPERBOLE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5847/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – D.B.M. agiva ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. contro la Iperbole s.r.l. per ottenerne la condanna al pagamento del compenso per un’attività di consulenza in ambito pubblicitario. Resisteva la società convenuta, che proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione del già corrisposto importo di Euro 10.000,00.
L’adito Tribunale di Roma rigettava entrambe le domande.
Gli appelli, principale e incidentale proposti, rispettivamente, dal D.B. e dalla soc. Iperbole s.r.l. era dichiarati inammissibili dalla Corte d’appello di Roma, sul presupposto che l’art. 702-ter c.p.c., comma 6 richiamato dal primo periodo dell’art. 702-quater c.p.c., si riferisce alle sole ordinanze di accoglimento, esclude dunque quelle di rigetto.
2. – La cassazione di tale provvedimento è chiesta da D.B.M. sulla base di un solo motivo (violazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c., art. 12 preleggi, artt. 24 e 111Cost.).
La società Iperbole s.r.l. è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
3. – Il ricorso è manifestamente fondato.
Nel procedimento sommario di cognizione, anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo all’art. 702 ter c.p.c., comma 6 va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis” (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015 Rv. 637040; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7258 del 27/03/2014 Rv. 630320).
L’art. 702-quater c.p.c. nel disporre che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 6 produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, richiama non le sole ordinanze provvisoriamente esecutive, e dunque di accoglimento, ma tutte le ordinanze, d’accoglimento o reiettive che siano, come del resto è palesato dalla consecuzione logica del medesimo art. 702-ter c.p.c., commi 5 e 6. Il quinto prevede la decisione (d’accoglimento o di rigetto) con ordinanza, il sesto si limita a munire l’ordinanza di accoglimento degli attributi propri del titolo esecutivo.
La Corte d’Appello di Roma si è discostata da tale principio e pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione che provvederà sul gravame e, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017