Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27075 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27075 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

CL,ot,u

ORDINANZA
sul ricorso 4421-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, rappresentata e difesa dall’avv. GRANOZZI GAETANO, giusta procura
a margine del ricorso;

ricorrente —
contro
SIRCHIA MARIA CONCETTA SRCMCN71T66G273M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso;

co.ntraricorrente

avverso la sentenza n. 2042/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
19.11.09, depositata l’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

AI

Data pubblicazione: 03/12/2013

Fatto e diritto

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
” Con ricorso notificato 1’8 febbraio 2011, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto la
cassazione della sentenza depositata 1’11 febbraio 2010, con la quale la Corte

nullità del termine apposto al contratto di lavoro con Maria Concetta Sirchia
stipulato dal 15 settembre al 5 novembre 2000, a norma dell’accordo 25 settembre
1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994, “per esigenze eccezionali…”,
convertendo a tempo indeterminato il rapporto e condannando la società al
risarcimento dei danni.
L’intimata ha resistito alle domande con rituale controricorso.
Successivamente la difesa della società ricorrente ha depositato nella cancelleria
della Corte copia del verbale dell’accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale
dalle parti in ordine alla controversia in parola.
Il ricorso andrà conseguentemente dichiarato inammissibile per il venir meno
dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuta conciliazione.
Si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data
dell’adunanza in camera di consiglio.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili ricorrendo con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°,
n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va
dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La definizione della lite in via conciliativa giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Roma., 3 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERR

oggi.

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d’appello di Palermo, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la

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